esclusiva

Doppio canale sanzionatorio per violazione “marcatura CE”

La liceità della doppia sanzione - amministrativa e penale - connessi alla violazione sulla “marcatura CE” dei prodotti da costruzione, previsto dall’ordinamento italiano alla luce dei criteri enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo e da una recente sentenza Corte di Cassazione Penale

vignetta violazione “marcatura CE”Online , ma soprattutto negli  negli ultimi numeri di “serramenti+design” , sono stati approfonditi gli aspetti sanzionatori sia amministrativi che penali connessi alla violazione del Regolamento (UE) sui prodotti da costruzione 305/2011.

Aspetti sanzionatori per violazione “marcatura CE” che sono stati dettagliati sia sulla base del D.lgs. 106/2017 che sulla base del codice penale, alla luce della più recente giurisprudenza che per la violazione delle norme dell’Unione Europea sulla “marcatura CE” prevede l’applicabilità dei reati di cui agli articoli 515 c.p. (“frode in commercio”), 470 c.p. (“impronte contraffatte di pubblica certificazione”) e 517 c.p. (“apposizione di segni mendaci”).

In proposito è di indubbia importanza entrare nel merito della liceità della doppia sanzione, amministrativa e penale, alla luce dei criteri enunciati da Corte Europea e Corte di Cassazione Penale.

La questione relativa alla legittimità del “doppio canale” sanzionatorio previsto dall’ordinamento italiano risulta infatti di estrema attualità, tant’è che l’argomento è stato di recente oggetto della Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale ha delineato le regole ed limiti entro i quali è possibile applicare sia la sanzione amministrativa pecuniaria che la sanzione penale.

La Corte di Cassazione Italiana, invece, in una recente sentenza, si è espressa in favore del doppio canale sanzionatorio amministrativo e penale proprio nel settore della normativa sui prodotti indicando le motivazioni per le quali alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa di prodotto si possono sovrapporre le sanzioni penali che sono previste dall’art. 515 del Codice Penale sulla “frode in commercio”.

Diviene quindi necessario analizzare qui di seguito i limiti e la portata di tali pronunce per valutare le possibili conseguenze per gli “operatori economici” del settore.

violazione “marcatura CE”. Il caso… nazionale

Cominciamo con la sentenza (del 15 novembre 2012) attraverso la quale la Corte di Cassazione penale è intervenuta per decidere un caso riguardante la responsabilità di un rappresentante legale d’impresa che in seguito alla commercializzazione di prodotti recanti “marcatura CE” era stato accusato della violazione degli articoli 515 e 517 del codice penale.

Articoli che riguardano rispettivamente la “Frode in commercio”, punita con la reclusione fino a due anni”, e l’”apposizione di segni mendaci” punita anch’essa con la medesima pena.

L’accusa veniva elevata a causa del mancato rispetto delle prescrizioni tecnico – documentali che sono previste dalla normativa dell’Unione Europea ai fini della legittima commercializzazione dei prodotti in ambito UE.

L’imputato rilevava a propria discolpa l’illegittimità della applicazione delle norme e delle sanzioni che sono previste dal Codice penale, in quanto la normativa di prodotto sulla “marcatura CE” conteneva già al proprio interno specifiche sanzioni amministrative che sono applicabili proprio ai casi di violazione dei requisiti tecnici previsti dalla normativa medesima, nonché per i casi che riguardano la mancata o erronea apposizione della “marcatura CE” di conformità o, ancora, la mancata o errata compilazione della documentazione tecnica o della dichiarazione di conformità di prodotto.

Per sostenere tale posizione, l’imputato, in particolare, invocava a proprio favore il principio di specialità di cui all’art. 9 della L. 689 del 1981, conosciuta in gergo con il nome di “legge sulle depenalizzazioni” che è stata emanata proprio con lo scopo di limitare il proliferare delle sanzioni penali che sono previste dalla legislazione speciale.

L’articolo 9 della legge 689/81 prevede, infatti, che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione avente carattere speciale.

Secondo l’imputato il decreto di recepimento della normativa di prodotto UE era da considerarsi, infatti, speciale rispetto alla normativa di carattere generale prevista dal codice penale in quanto solo la prima era intitolata in modo particolare e diretto alla commercializzazione di prodotti “marcati CE” mentre la seconda no.

Per tale ragione il codice penale doveva essere disapplicato in favore della normativa sulla “marcatura CE” e l’imputato doveva essere conseguentemente assolto. La Corte di Cassazione non aderiva però a tale ricostruzione giuridica rilevando che il “principio di specialità” non poteva trovare applicazione nel caso di specie in quanto la normativa sulla “marcatura CE” e l’art. 515 sulla “frode in commercio” tutelano beni giuridici differenti.

Infatti, mentre l’art. 515 c.p. tutela il leale esercizio del commercio e l’ordine economico contro gli inganni al consumatore o all’utilizzatore finale la normativa sulla “marcatura CE” si limita invece a garantire e salvaguardare la conformità tecnica di beni ai fini della loro “Immissione sul mercato” europeo.

Ne deriva quindi, secondo la Corte, che dato che le due norme sanzionano aspetti differenti e beni giuridici differenti le stesse non si sovrapporrebbero, con conseguente inapplicabilità dell’art. 9 della L. 689/81 ed applicabilità congiunta per la violazione della normativa sulla “marcatura CE” sia della sanzione amministrativa pecuniaria che della sanzione penale.

violazione “marcatura CE”. Giurisprudenza Corte Europea

In ambito di Unione Europea, l’articolo 4 del protocollo 7 della “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” è specificamente intitolato al “Diritto di non essere giudicato o punito due volte”.

Tale articolo prevede in particolare che nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme. In altre parole, la norma in questione stabilisce che nessuno può essere punito due volte per il medesimo fatto.

È bene rilevare al riguardo che sebbene i reati relativi alla violazione delle norme sulla “marcatura CE” siano riferibili ad una attività imprenditoriale, sia le sanzioni amministrative pecuniarie che le sanzioni penali risultano applicabili alle persone che siano inquadrabili come legali rappresentanti o come soggetti muniti di delega di funzioni e che agiscono quindi in nome e per conto dell’impresa medesima con conseguente applicabilità della convenzione suddetta.

L’articolo 7 della Convenzione tratta, ma solo apparentemente, della sola responsabilità in campo penale in quanto la medesima risulta applicabile, in realtà, anche alle questioni che implichino l’applicabilità di sanzioni amministrative.

Il termine “sanzione penale” non deve essere, infatti, interpretato in modo letterale, bensì in modo estensivo come risulta dalla sentenza del 4 marzo 2014  nella quale si rileva che non si è di fronte ad “accusa in materia penale“ solo quando l’illecito in causa sia di natura penale secondo il diritto interno dello Stato contraente l’accordo, ma anche quando l’illecito medesimo abbia esposto l’autore ad una sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell’ambito della materia penale e possegga comunque un notevole carattere afflitivo per il suo destinatario.

Sotto tale profilo, secondo la Corte, possono essere considerate di carattere penale anche sanzioni pecuniarie considerate di tipo amministrativo dal diritto interno se ed in quanto le medesime mirino a punire il soggetto responsabile al fine di impedire la recidiva con finalità di tipo preventivo, dissuasivo e repressivo.

In altre parole, secondo la ricostruzione e l’impostazione di principio fatta propria dalla Corte Europea la natura penale di una sanzione dovrebbe essere interpretata in maniera sostanziale e non già formale tenuto conto della capacità repressiva della medesima.

Sotto questo profilo le sanzioni, anche molto cospicue a livello pecuniario, che sono previste dal regolamento sanzionatorio sui prodotti da costruzione appaiono corrispondere ai principi statuiti dalla Corte Europea tenuto cono della loro evidente finalità preventiva, dissuasiva e repressiva.

Gli aspetti disciplinati dalla Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo in merito alla doppia sanzionabilità delle condotte non sono mai stati portati all’attenzione della Corte di Cassazione Italiana per gli aspetti relativi alla “marcatura CE”, con la conseguente affermazione della giurisprudenza citata nel precedente paragrafo che potrebbe essere messa in crisi di fronte ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

(Claudio Gabriele – Studio Associato Oddo Lora Gabriele; vignetta Marco Fowler)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome