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UNICMI: “..bonus facciate è un importante risultato…”

"UNICMI da una parte intensificherà la propria attività istituzionale affinché il bonus facciate al 90% diventi Legge e dall’altra studierà a fondo il provvedimento" viene aggiunto nel comunicato

Bonus facciate 90%Riprendendo quanto riportato nella bozza la Legge di Bilancio 2020 fatta circolare negli ultimi giorni, pure UNICMI segnala come fra gli altri provvedimenti contenuti, l’articolo 23 (di cui riportiamo sotto il testo integrale) istituisce, per un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, il “bonus facciate”.

Nuova detrazione che, come leggerete,  nella bozza viene inserita tra i provvedimenti definiti per il bonus ristrutturazioni (incentivato al 50%) ma che stando a quanto in bozza da esso potrebbe differenziarsi sia per l’entità  definita per l’aliquota del 90% di detrazione sia per l’eliminazione dei limiti massimi di spesa fissati in 96.000 euro ad intervento.

L’istituzione del bonus facciate è un importante risultato ma rappresenta solo un primo passo iniziale – viene riportato nel comunicato -.

Ricordiamo infatti che la Legge di Bilancio dovrà passare all’esame del Senato e della Camera dei Deputati dove interverranno numerosi emendamenti. L’approvazione definitiva è infatti prevista entro il mese di dicembre.

Unicmi da una parte intensificherà la propria attività istituzionale affinché il bonus facciate al 90% diventi Legge e dall’altra studierà a fondo il provvedimento.”

 

Bonus facciate da bozza dl Bilancio 2020

Art. 23 (Bonus facciate)

1. All’articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1 Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall’imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento.

Non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis.».

 

 

 

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