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Sconto in fattura ecobonus. Antitrust lo boccia per il fotovoltaico

Stando ad AGCOM la fruizione delle detrazioni come definite dalla Legge 10 e dal provvedimento attuativo crea una ingiustificabile distorsione del mercato ma solo per quanto riguarda fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici. Per quello dei serramenti bisognerĂ  aspettare

Sconto in fattura ecobonus. Antitrust lo boccia per il fotovoltaicoDopo aver suggerito allo scorso Governo (Lega-5s) come “salvare” quanto inserito  all’art. 10 del “dl Crescita ” (poi divenuto Legge 58/2019) in merito all’introduzione dell’opzione dello sconto in fattura dell’ecobonus e dopo l’avvenuta diffusione in luglio del previsto regolamento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’autoritĂ  di indagine antitrust ovvero l’AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM)  cambia quantomeno posizione (ma solo in relazione al fotovoltaico) segnalando nel bollettino numero 46 diffuso ieri che:

“…l’AutoritĂ  ritiene opportuno evidenziare i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal combinato disposto dell’art. 10, comma 3-ter, del Decreto Crescita e del citato Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, alla luce della attuale configurazione della struttura dell’offerta della fornitura e installazione di impianti fotovoltaici.

Riguardo alle agevolazioni fiscali previste per quest’ultima tipologia di interventi (ricompresi nelle fattispecie previste dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 19862) in quanto tipici interventi di efficientamento energetico, come noto, con l’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63, del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni in Legge, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” è stata incrementata in favore dei soggetti che intendono effettuare interventi relativi all’installazione di tali impianti, la detrazione delle spese sostenute dal 36% al 50% e fino ad un ammontare complessivo di spesa (anch’esso incrementato da 48.000 euro a 96.000 euro).

Successivamente, riguardo alle modalitĂ  di fruizione di tali agevolazioni, l’art. 10, comma 3-ter del Decreto Crescita ha disposto che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi…

…In sostanza, il citato articolo 10, comma 3-ter, ha riconosciuto ai soggetti beneficiari della detrazione prevista dal T.U. e successive modifiche, la possibilitĂ  di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

…In attuazione della disposizione segnalata è poi intervenuto il citato Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, con il quale, equiparando in via analogica le modalitĂ  di fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici a quelle previste per gli interventi nelle aree a rischio sismico, ha previsto che il cessionario del credito possa recuperare detto credito esclusivamente mediante compensazione fiscale di debiti pregressi, senza previsione di alcun tetto annuale….

indagine antitrust svolta su fotovoltaico

…..Sul punto, è evidente che i meccanismi di incentivazione fiscale per l’utenza, quali la cessione del credito definita dalla norma primaria, unitamente a modalitĂ  di recupero mediante meccanismi di compensazione del credito ceduto, così come espressamente previsto dal Provvedimento attuativo, possono favorire lo sviluppo del mercato, purchĂ© non risultino, in concreto, discriminatori dell’offerta.

Orbene, il descritto corpus normativo, costituito dalla combinata lettura dell’art. 10, comma 3-ter, del Decreto Crescita e dal relativo Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, è nel suo complesso, distorsivo delle dinamiche di mercato, in quanto la prevista modalitĂ  di fruizione da parte dei clienti finali delle agevolazioni fiscali individua di fatto vantaggi competitivi in capo solo ad alcune imprese, in ragione delle loro caratteristiche soggettive….”

Ricapitolando, stando all’attivitĂ  di indagine Antitrust svolta da AGCOM la fruizione delle detrazioni così come globalmente definite dalla Legge 10 e dal provvedimento attuativo diffuso dalla AdE crea una ingiustificabile distorsione del mercato solo per quanto riguarda la fornitura e l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Per quella dei serramenti bisognerĂ  aspettare una attivitĂ  di indagine dedicata.

 

 

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