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Ecobonus: sconto in fattura in (impossibile?) credito in 10 anni

E' stata una delle proposte di modifica allo sconto in fattura dell'ecobonus piĂą articolato tra gli emendamenti presentati e ne avrebbe di fatto sterilizzato gli effetti distorsivi denunciati, con ritardo, pure da AGCOM. Il percorso parlamentare del dl Fiscale potrebbe riservare ancora sorprese

Ecobonus: da sconto in fattura a credito da erogare in 10 anni

Nessuna cancellazione, ma l’indicazione – poi respinta in Commissione – su una possibile modifica da importo di cui si poteva chiedere lo sconto in fattura, ad una “sterilizzante” forma di riconosciuto credito verso chi ha commissionato l’intervento di efficentamento energetico  (ecobonus) che sarebbe stato versato dallo Stato in 10 anni su un conto dedicato appositamente aperto dall’utente presso un istituto di credito.

Dopo le pesanti critiche da parte dell’AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM)  articolate in merito alla fornitura ed installazione di impianti fotovoltaici  rese note nel bollettino n°46 del 31 ottobre, lo sconto in fattura come definito dall’art.10 la Legge 58/2019 e dalla diffusione in luglio del relativo regolamento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto essere così  modificato se  fosse stato accolto l’emendamento all’art.4 del “dl Fiscale” presentato in Commissione Finanza alla Camera che oggi chiude i suoi lavori .

L’emendamento presentato proponeva di inserire un nuovo articolo che prevedeva quanto segue:

“…1. All’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) Al comma 3.1, dopo le parole “legge 24 dicembre 2007, n. 244” sono inserite le seguenti: “, oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all’ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo”;
  2. b) dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:

“3.1-bis “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalitĂ  attuative relative all’accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1…”

Proposta di inserimento di modifica degli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica che se approvato avrebbe ridefinito completamente lo scenario riportando pure lo sconto in fattura nell’aveo originario di misure tese anche favorire – e non a pesare – sul sistema produttivo ed in particolare sulle imprese piĂą piccole.

Di fatto, l’opzione dello sconto lo sconto in fattura dell’ecobonus che attualmente pesa sulle imprese che decidono di accettarlo pur di acquisire la fornitura/installazione relative all’intervento rendendo così oggettivi quegli “… effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal combinato disposto dell’art. 10, comma 3-ter, del Decreto Crescita e del citato Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate “denunciati dall’AGCOM per il fotovoltaico ma che valgono tali e quali per i serramenti,  sarebbe stato  “sterilizzato” attraverso la sua trasformazione  in credito che lo Stato avrebbe dovuto erogare in 10 anni a chi commissionava l’intervento in un conto corrente dedicato.

 

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