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Formazione e posa in opera. UNICMI: necessario fare chiarezza

A seguito della pubblicazione delle norme UNI 11673/2 e /3  sulla posa in opera dei serramenti UNICMI segnala il manifestarsi sul mercato di una serie di comunicazioni solo parzialmente corrette e potenzialmente fuorvianti

Nell’attesa che venga pubblicata la parte 4 della UNI 11673 sulla posa in opera dei serramenti, sulle parti  2  e 3 di recentissima pubblicazione che regolano la formazione degli operatori e le caratteristiche dei “formatori” sembrano ricrearsi le condizioni , che ne hanno segnato l’iter, per una diversa “proposizione” di quanto formulato nei testi pubblicati.

Testi in cui , ricordiamo, si fa chiaro riferimento all’applicazione di principi deontologici a garanzia del mercato e degli operatori che si qualificano attraverso queste norme.

In proposito UNICMI segnala come:

“…a seguito della pubblicazione delle norme UNI 11673/2 e /3 si stiano manifestando sul mercato una serie di comunicazioni solo parzialmente corrette e potenzialmente fuorvianti.

Vorremmo, in breve, contribuire a fare un minimo di chiarezza sull’argomento.

Innanzitutto, preme ricordare che, pur importanti, i percorsi di formazione e qualificazione degli operatori sono oggi in regime di assoluta volontarietĂ .

In particolare, la UNI 11673/3 è elemento caratterizzante le attività di formazione per gli installatori, cioè riporta espressamente tempi e contenuti dei corsi, specificando i requisiti minimi delle Organizzazioni che erogano le attività formative. Queste indicazioni sono completamente recepite nell’ambito dei percorsi previsti dal Marchio Posa Qualità.

La UNI 11673/2 identifica invece i percorsi previsti per le successive attivitĂ  di qualificazione e/o certificazione degli installatori di serramenti, dando di fatto attuazione alla L. 4/2013 in materia di professioni non organizzate.

Specifichiamo che la L. 4/2013, agli articoli 7 e 9, identifica in modo puntuale i percorsi di qualificazione e certificazione dei professionisti, identificando:

  • Il sistema di attestazione della qualitĂ  del servizio erogato, in carico alle Associazioni previste dalla L. 4/2013 sulla base anche delle indicazioni del ministero dello Sviluppo Economico
  • Il sistema di certificazione delle competenze, di responsabilitĂ  degli organismi di certificazione accreditati ACCREDIA, sulla base di schemi di certificazione accreditati, anche in relazione ai requisiti della UNI 11673/2

Allo stato attuale:

  • Non esiste una Associazione riconosciuta dal Mise giĂ  operativa in materia di attestazione della qualitĂ  del servizio erogato e della competenza degli installatori di serramenti. Stiamo viceversa lavorando e collaborando per arrivare in tempi stretti alla costituzione di questo soggetto;

 

  • Pur esistendo un buon numero di organismi di certificazione accreditati, ad oggi Accredia non ha accreditato alcun schema di certificazione specifico per i posatori di serramenti e in relazione a UNI 11673/2. Sappiamo che diversi organismi si sono attivati in questo senso, ma occorre attendere il termine dell’iter di accreditamento per avere certezza di ottenere certificazioni di competenze conformi a UNI 11673/3 e accreditati Accredia. Senza tale certezza, le certificazioni non sono da ritenersi accreditate e quindi non sono conformi a L. 4/2013….

…Unicmi continuerĂ  a vigilare affinchĂ© il mercato sia costantemente e correttamente aggiornato su questi argomenti che considera vitali per l’affermazione sul mercato di concetti di qualitĂ  condivisa e non autoreferenziale e per la crescita nel mercato delle imprese italiane che questi concetti sanno interpretare.”

Come avete letto nel comunicato viene ripetutamente citata una legge probabilmente poco nota tra gli operatori della filiera: la Legge 4 del 2013 di cui vi consigliamo vivamente la lettura.

Legge entrata in vigore il 10 febbraio 2013 che dettaglia le “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e che all’articolo 1- comma 2 recita:

Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attivitĂ  economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivitĂ  riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivitĂ  e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.”

Mentre all’articolo 2 – comma 1 stabilisce che:

Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Per gli approfondimenti sui tanti aspetti indicati nel testo di Legge e sugli elementi caratterizzanti le due norme relative alla posa in opera dei serramenti che ne definiscono la formazione ed i formatori vi rimandiamo ad uno dei prossimi numeri di serramenti+design.

 

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