posa in opera

Qualifica per posa serramenti. Ora si attende il decreto del MiSE

A seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla G.U. del testo di recepimento la direttiva Ue 844/2018, anche per le modalità di qualifica di chi procede alla posa in opera dei serramenti si attende ora il decreto del Ministero dello sviluppo economico nel quale dovranno essere stabiliti i requisiti

 

Dopo l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento la direttiva UE 844/2018 di cui vi avevamo anticipato la bozza del testo approvata dal Consiglio dei Ministri, si attende ora il decreto del MiSE nel quale dovranno essere stabiliti anche i requisiti relativi agli:

“… operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessita’ di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.

Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti….

Decreto che assume rilevanza d’obbligo anche per le modalità ed acquisizione del diritto l’erogazione degli incentivi indicati dal Dl 192 del 2005 al cui articolo 4 comma 1 viene aggiunto il seguente importante passaggio:

1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei.

Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, e’ effettuato dalla medesima autorita’ che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

1) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;

2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;

3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;

4) una diagnosi energetica;

5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica…

Decreto MiSE contenete la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia il cui testo dovrà poi essere recepito dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Presidente della Repubblica che sentito il parere del Consiglio di Stato  dovrà pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta di emanazione.

 

 

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