…Da qui, dunque, sia i rischi sia le opportunità che si collegano ad una adeguata conoscenza della legge, fatto salvo che quest’ultima muta profondamente a seconda che si tratti di rapporti di compravendita intercorrenti tra soggetti “professionali” (imprenditori o professionisti) o, invece, tra “venditori” e “consumatori” finali, secondo le fondamentali distinzioni e definizioni che sono state precisate già dall’introduzione nel precedente articolo.
Con riguardo dunque, per ora, ai casi in cui sia il “venditore” che il “compratore” sono soggetti professionali in quanto “agiscono nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”, sono state indicate, nel numero di gennaio di Serramenti Design e Componenti , le principali cautele ed i più importanti accorgimenti da adottare sotto ogni piano comportamentale al fine di evitare le trappole più frequenti ed insidiose per l’esercizio del diritto alla “garanzia” previsto dalla più diffusa e più tradizionale disciplina normativa del Codice Civile (artt. da 1490 a 1495) per “i vizi della cosa venduta”.
A questo punto occorre precisare e ribadire che alla suddetta forma classica di “garanzia” se ne può aggiungere un’altra e più moderna che però non è applicabile automaticamente e “naturalmente” per forza di legge in quanto è applicabile soltanto quando sia stato stipulato un apposito “patto” in forza del quale il “venditore” garantisca “per un tempo determinato il buono funzionamento della cosa venduta” (art 1512 del Codice Civile).
Gli effetti di un tale accordo possono divenire assai importanti a tutto vantaggio del compratore in quanto:
- il termine per la “denuncia” del difetto di “funzionamento” è più lungo di quello previsto per la garanzia di legge per i “vizi della cosa venduta” secondo gli artt. 1490 e ss. del Codice Civile: 30 giorni dalla “scoperta” del difetto (di funzionamento) anziché 8 giorni dalla “scoperta” del “vizio” che deve sempre essere inteso nei limiti che sono stati qui in precedenza precisati. Dunque, una trappola meno insidiosa agli effetti di una “denuncia” che si può effettuare entro termini meno brevi.
- L’azione legale per fare valere il difetto del “funzionamento” può essere esercitata entro il termine di sei mesi dalla “scoperta” del difetto di “funzionamento” del “bene” anziché entro il termine di un anno dalla “consegna” del “bene” stesso. Si tratta evidentemente di differenza importantissima a tutto vantaggio del “compratore” se si considera che in tal modo – e fino alla effettiva e completa “scoperta” del “difetto”, si elimina la trappola costituita da un termine di “prescrizione” che decorre, invece, dalla “consegna” di beni. Questi ultimi, infatti, potrebbero essere utilizzati nella pratica del commercio e delle professioni solo dopo qualche anno, con la conseguenza del maturare inesorabile del suddetto termine annuale di “prescrizione” nonostante la mancata utilizzazione dei beni stessi, e nonostante, quindi, la mancata verificazione in concreto delle condizioni per una “scoperta” dei vizi o difetti.
- Ancora, quando al compratore sia riconosciuta con apposito “patto” la “garanzia di buon funzionamento” – che può riguardare qualsiasi prodotto comunque sostituibile o riparabile – risulta sufficiente provare il semplice risultato del “cattivo funzionamento” per ottenere i rimedi della “sostituzione” o della “riparazione” del “bene” in modo tale da assicurare il risultato del “buon funzionamento”.
Dunque, non risulta necessaria la prova che è invece richiesta per la garanzia di legge contro “i vizi della cosa venduta”, con riguardo alla loro esistenza e consistenza, alla loro causa ed al tempo di insorgenza. Infatti, il mancato “buon funzionamento”, una volta verificato, è di per se stesso sufficiente a legittimare la pretesa dei rimedi della “riparazione” o della “sostituzione” del “bene”.
Appaiono dunque evidenti i molti ed importanti vantaggi per la “garanzia” dei beni acquistati che ogni acquirente può procurarsi quando ottenga, per effetto di un’apposita condizione contrattuale da concordare (“patto”) la “garanzia di buon funzionamento” o altra “garanzia” che sia ottenibile convenzionalmente e per accordo tra le parti in aggiunta alla “garanzia per i vizi della cosa venduta” che è riconosciuta automaticamente dalla legge.
Confusione sui vari tipi di garanzia
Occorre però qui segnalare da subito una ennesima trappola che conferma il carattere molto insidioso di questa materia: spesso il tipo di “garanzia che può derivare – come per il “buon funzionamento” – da un apposito “patto” viene confusa nella sua portata e nei suoi effetti con la “garanzia” che deriva dalla legge come effetto naturale del contratto di compravendita.
Da qui, pertanto, un grave equivoco che può portare a conseguenze negative e dannose, specie quando si confonda la “garanzia” dovuta dal “venditore” per norma di legge automaticamente applicabile con la garanzia volontariamente “offerta” sul mercato dai “fabbricanti” dei prodotti per attrarre i potenziali acquirenti e farsi preferire con un seducente strumento di marketing.
Questo tipo di confusione è frutto di un grave errore che può compromettere tanto l’esercizio dei diritti del compratore quanto l’adempimento degli obblighi che competono ai venditori. Infatti, i primi, i compratori, potrebbero essere indotti a credere – in tal modo rinunciando ai propri diritti “naturali” – che la “garanzia” di “buon funzionamento” offerta sul mercato e “promessa al pubblico” dai “fabbricanti” sostituisca la garanzia di legge che è invece comunque dovuta normalmente dai venditori quale effetto automatico del contratto di compravendita, salvo, a certe condizioni, patti contrari sulla cui particolare e “mortale” trappola si tornerà qui in conclusione.
Analogamente, e per converso, i venditori potrebbero essere indotti ad illudersi – in tal modo omettendo l’adempimento dei propri obblighi ed esponendosi alle conseguenti responsabilità – che la “garanzia” offerta dai fabbricanti possa esimerli dai doveri che ad essi competono per la stessa veste di venditore e per effetto naturale del contratto di compravendita. E’ vero esattamente il contrario poiché si tratta di forme di garanzie che normalmente non si escludono, si sommano e restano ben distinte in quanto sono dovute rispettivamente dai “fabbricanti” dei “beni” garantiti e dai “venditori” dei beni stessi, con riguardo ai contenuti ed agli effetti delle garanzie rispettivamente “promesse” o “dovute” per contratto e per legge, con condizioni, termini, contenuti ed effetti potenzialmente molto diversi.
Vi è poi la trappola nella trappola per i vizi molto “occulti” dei prodotti acquistati ed utilizzati nella propria attività nei contratti di appalto e subappalto, ma per questa rimandiamo alle lettura dei prossimi mi contributi.
( a cura di Antonio Oddo)