Legge

Garanzia prodotto: equivoci più diffusi e opportunità da non sprecare

La “garanzia” che il “venditore” anche di “serramenti” deve fornire ai “compratori” è prevista da un obbligo di legge che è automaticamente applicabile a tutti i contratti di compravendita ma che può essere modificato nei suoi contenuti e nei suoi effetti dagli accordi contrattuali che possono intervenire tra le parti per la tutela di specifici interessi professionali, tecnici, economici e commerciali che le parti stesse devono valutare, negoziare e, possibilmente, precisare con apposite clausole…

 

…Da qui, dunque, sia i rischi sia le opportunità che si collegano ad una adeguata conoscenza della legge, fatto salvo che quest’ultima muta profondamente a seconda che si tratti di rapporti di compravendita intercorrenti tra soggetti “professionali” (imprenditori o professionisti) o, invece, tra “venditori” e “consumatori” finali, secondo le fondamentali distinzioni e definizioni che sono state precisate già dall’introduzione nel precedente articolo.

Con riguardo dunque, per ora, ai casi in cui sia il “venditore” che il “compratore” sono soggetti professionali in quanto “agiscono nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”, sono state indicate, nel numero di gennaio di Serramenti Design e Componenti , le principali cautele ed i più importanti accorgimenti da adottare sotto ogni piano comportamentale al fine di evitare le trappole più frequenti ed insidiose per l’esercizio del diritto alla “garanzia” previsto dalla più diffusa e più tradizionale  disciplina normativa del Codice Civile (artt. da 1490 a 1495) per “i vizi della cosa venduta”.

A questo punto occorre precisare e ribadire che alla suddetta forma classica di “garanzia” se ne può aggiungere un’altra e più moderna che però non è applicabile  automaticamente e “naturalmente” per forza di legge  in quanto è applicabile soltanto quando sia stato stipulato un appositopatto” in forza del quale il “venditore” garantisca “per un tempo determinato il buono funzionamento della cosa venduta” (art 1512 del Codice Civile).

Gli effetti di un tale accordo possono divenire assai importanti a tutto vantaggio del compratore in quanto:

  • il termine per ladenuncia” del difetto di “funzionamentoè più lungo di quello previsto per la garanzia di legge per i “vizi della cosa venduta” secondo gli artt. 1490 e ss. del Codice Civile: 30 giorni dalla scoperta” del difetto (di funzionamento) anziché 8 giorni dallascoperta” del “vizio” che deve sempre essere inteso nei limiti che sono stati qui in precedenza precisati. Dunque, una trappola meno insidiosa agli effetti di una “denuncia” che si può effettuare entro termini meno brevi.
  • L’azione legale per fare valere il difetto del “funzionamento” può essere esercitata entro il termine di sei mesi dalla scoperta” del difetto di “funzionamento” del “bene” anziché entro il termine di un anno dalla “consegna” del “bene” stesso. Si tratta evidentemente di differenza importantissima a tutto vantaggio delcompratorese si considera che in tal modo – e fino alla effettiva e completascoperta” del “difetto”, si elimina la trappola costituita da un termine di prescrizioneche decorre, invece, dallaconsegna” di beni. Questi ultimi, infatti, potrebbero essere utilizzati nella pratica del commercio e delle professioni solo dopo qualche  anno, con la conseguenza del maturare inesorabile del suddetto termine annuale di “prescrizione” nonostante la mancata utilizzazione dei beni stessi, e nonostante, quindi,  la mancata verificazione in concreto delle condizioni per una “scoperta” dei vizi o difetti.
  • Ancora, quando al compratore sia riconosciuta con apposito “patto” la “garanzia di buon funzionamento”  – che può riguardare qualsiasi prodotto comunque sostituibile o riparabile – risulta sufficiente provare il semplice risultato delcattivo funzionamento”  per ottenere  i rimedi dellasostituzione”  o dellariparazione”  del “bene” in modo tale da assicurare il risultato del “buon funzionamento”.

Dunque, non risulta necessaria la prova che è invece richiesta per la garanzia di legge controi vizi della cosa venduta”, con riguardo alla loro esistenza e consistenza, alla loro causa ed al tempo di insorgenza. Infatti, il mancatobuon funzionamento”, una volta verificato, è di per se stesso sufficiente a legittimare la pretesa dei rimedi dellariparazione” o della “sostituzione” del “bene”.

Appaiono dunque evidenti i molti ed importanti vantaggi per lagaranziadei beni acquistati che ogni acquirente può procurarsi quando ottenga, per effetto di un’apposita condizione contrattuale da concordare (“patto”)  la “garanzia di buon funzionamento”  o altra “garanzia” che sia ottenibile convenzionalmente e per accordo tra le parti in aggiunta alla “garanzia per i vizi della cosa venduta” che è riconosciuta automaticamente dalla legge.

Confusione sui vari tipi di garanzia 

Occorre però qui segnalare da subito una ennesima trappola che conferma il carattere molto insidioso di questa materia: spesso il tipo di “garanzia che può derivare – come per il “buon funzionamento” –  da un apposito “patto” viene confusa nella sua portata e nei suoi effetti con la “garanzia” che deriva dalla legge come effetto naturale del contratto di compravendita.

Da qui, pertanto, un grave equivoco che può portare a conseguenze negative e dannose, specie quando si confonda la “garanzia” dovuta dal “venditore” per norma di legge automaticamente applicabile con la garanzia volontariamenteofferta” sul mercato dai “fabbricanti” dei prodotti per attrarre i potenziali acquirenti e farsi preferire con un seducente strumento di marketing.

Questo tipo di confusione è frutto di un grave errore che può compromettere tanto l’esercizio dei diritti del compratore quanto l’adempimento degli obblighi che competono ai venditori. Infatti, i primi, i compratori, potrebbero essere indotti a credere – in tal modo rinunciando ai propri diritti “naturali” – che la “garanzia” di “buon funzionamento” offerta sul  mercato e “promessa al pubblico” dai “fabbricanti” sostituisca la garanzia di legge che è invece comunque dovuta normalmente dai venditori  quale effetto automatico  del contratto di compravendita, salvo, a certe condizioni, patti contrari sulla cui particolare e “mortale” trappola si tornerà qui in conclusione.

Analogamente, e per converso, i venditori potrebbero essere indotti ad illudersi – in tal modo omettendo l’adempimento dei propri obblighi  ed esponendosi alle conseguenti responsabilità – che la “garanzia” offerta dai fabbricanti possa esimerli dai doveri che ad essi competono per la stessa veste di venditore e per effetto naturale del contratto di compravendita. E’ vero esattamente il contrario poiché si tratta di forme di garanzie  che normalmente non si escludono, si sommano e restano ben distinte in quanto sono dovute rispettivamente daifabbricantideibenigarantiti  e daivenditoridei beni stessi, con riguardo ai contenuti ed agli effetti delle garanzie rispettivamente “promesse” o  “dovuteper contratto e per legge, con condizioni, termini, contenuti ed effetti potenzialmente molto diversi.

Vi è poi la trappola nella trappola per i vizi molto “occulti” dei prodotti acquistati ed utilizzati nella propria attività nei contratti di appalto e subappalto, ma per questa rimandiamo alle lettura dei prossimi mi contributi.

( a cura di Antonio Oddo)

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