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Cessione del credito incentivi: da oggi 1 sola cessione “aggiuntiva”

Il limite divenuto obbligatorio coinvolge i soggetti che si pongono come intermediari tra privato/condominio e l'impresa che esegue i lavori di messa in opera dei prodotti direttamente venduti. Nulla cambia, invece, ne per il privato che dispone della necessaria capienza fiscale, ne per le imprese che offrono al privato la cessione del credito/sconto in fattura per poi cederlo direttamente alle banche

Cessione del credito incentivi: da oggi 1 sola cessione "aggiuntiva"Da oggi sulla cessione del credito previsto dagli incentivi in edilizia (ma non solo) non è più possibile procedere a cessioni multiple che coinvolgono direttamente/indirettamente diversi operatori intermedi, mentre con riferimento alle sole cessioni già definite (ovvero per quelle transazioni per le quali è stata già trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima del 7 febbraio) è prevista una proroga di 10 giorni come già in precedenza segnalato.

Intermediari spesso rappresentati da General Contractor che si “propongono” di acquisire direttamente il credito dalle imprese subappaltanti per poi cederlo a banche, finanziarie, ecc. Contrattualistica e “obblighi di cessione” che per le nuove cessioni dovranno essere necessariamente ridefiniti da nuovi accordi/contratti tra le parti provocando inevitabilmente un rallentamento dell’attività.

Nulla cambia, invece, ne per il privato che dispone della necessaria capienza fiscale, ne per le imprese che offrono al privato la cessione dei credito incentivi / sconto in fattura per poi cederlo direttamente alle banche.

A stabilirlo è il comma 2 dell’articolo 28 introdotto dal decreto Sostegni Ter che dispone quanto segue: “I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti…”

Piattaforme digitali cessione credito

Per quanto riguarda l’operatività della cessione credito degli incentivi agli istituti di credito, ricordiamo che nella maggioranza dei casi le banche si affidano a piattaforme digitali. Tra le principali piattaforme operative al momento risulta essere inattiva solo quella sviluppata da Poste Italiane e MPS.

Ad eccezione di alcune piattaforme di servizio, l’acquisizione del credito è ovviamente sempre a titolo oneroso;  ma mentre nel caso del Superbonus 110% il maggiore onere viene “normalmente”  assorbito  – in modo parziale o totale – dall’extra percentuale di incentivo concesso (10%), con gli altri incentivi l’onere finanziario viene normalmente scaricato sull’acquirente sotto la voce “oneri aggiuntivi”.

Oneri che nella maggioranza dei casi per Ecobonus e Bonus ristrutturazione si sostanzia nell’offerta di 80 euro ogni 100 euro di credito maturato ceduto alla banca.

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