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Incentivi, dal 7 febbraio possibile una sola cessione del credito. Operativo Sostegni Ter

La limitazione introdotta dal decreto Sostegni Ter sulla possibilità di procedere ad ulteriori cessioni del credito dei bonus in edilizia sono esplicitamente orientate a ridurre dal 7 febbraio 2022 l'operativa  degli intermediari finanziari

ncentivi, dal 7 febbraio possibile una sola cessione del credito. Operativo Sostegni TerOperative dal 7 febbraio le restrizione sulle possibilità di cessione del credito relativo  agli interventi incentivati  previsti in edilizia (c.d. Bonus)  siano essi derivati dalla acquisizione avvenuta mediante l’applicazione dello sconto in fattura che direttamente.

Con l’avvenuta pubblicazione notturna sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 21 del Decreto legge  “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico ” (DL 27 gennaio 2022, N.4), sono entrate in vigore le limitazioni alla cessione del credito previsto dalle agevolazioni fiscali cosi come indicato dall’art.28 “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche“.

Limitazione ad una sola cessione del credito esplicitamente orientata a ridurre l’operativa  degli intermediari finanziari. Attività di intermediazione che tranne rari casi oltre a determinare una crescita diretta o indiretta dei costi complessivi degli interventi incentivati (oneri aggiuntivi che per lo sconto in fattura vanno dal 15 al 25% dell’importo “scontato”)  se non limitata nella “libera circolazione” oggettivamente  trasforma i crediti così acquisiti in moneta virtuale moltiplicando le possibilità dell’insorgenza di comportamenti fraudolenti.

Possibilità di una sola cessione del credito a partire dal 7 febbraio che l’Art 28. dettaglia come segue:”

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, comma 1: 1) alla lettera a) , le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»; 2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;

b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli: a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a) , del presente articolo; b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b) , del presente articolo; c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.”

(Edo Bruno, immagine RSPro)

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