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AdE conferma: pure sistema rivestimento facciate rientra nel 90%

A chiarirlo la recentissima risposta ad uno specifico interpello. Risposta con la quale l'Agenzia ha ricordato che nel caso dell'uso di un sistema di rivestimento  viene ricordato che gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolativi possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli

 

Con la risposta all’interpello numero n°319  relativo a quanto indicato in merito al Bonus Facciate dall’articolo 1, comma 219, Agenzia delle Entrate ha confermato che pure i sistemi di rivestimento per pareti in esterno e facciate possono beneficiare della detrazione prevista dal Bonus Facciate purché in grado di essere utilizzati in sostituzione dei materiali tradizionali per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari.

Nell’interpello viene premesso che già con la circolare N°2/E del 14 febbraio scorso, l’agenzia aveva “… Fornito chiarimenti circa la ratio della normativa e le modalità applicative della stessa agli interventi che risultano agevolabili.

Con il predetto documento è stato precisato, tra l’altro, che è possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi: di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura (cfr. circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020)…

Nel caso dell’uso di un sistema di rivestimento  viene ricordato che gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolativi – così come descritti nella su menzionata circolare n. 2/E del 2020, e in particolare al paragrafo 2 – possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli.

Precisando poi come quest’ultimo aspetto”...non rappresenta un  elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuate in sede di interpello (restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell’amministrazione)...”

Tutto ciò premesso, nel presupposto che il “...prodotto possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni di cui al cd. bonus facciate.

(immagine cortesia CETA SpA)

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