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Provvedimento AdE sul 110%: attenzione a tempi e conteggi!

A differenza dei due decreti attuativi previsti dal Dl Rilancio già promulgati dal MiSE la cui operatività è obbligatoriamente legata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento  n° 283847/2020 relativo alle “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121…” rilasciato dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 8 agosto non necessità di ulteriori passaggi per la sua entrata in vigore

Provvedimento AdE sul 110%: attenzione a tempi e conteggi!A differenza dei due decreti attuativi previsti dal Dl Rilancio già promulgati dal MiSE la cui operatività è obbligatoriamente legata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento  n° 283847/2020 relativo alle “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121…” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 8 agosto non necessità di ulteriori passaggi per la sua entrata in vigore.

Tuttavia, pure la sua operatività è direttamente collegata all’entrata in vigore dei decreti del MiSE, di conseguenza in caso di sostanziali modifiche (fatto improbabile)  anche la comunicazione dovrebbe probabilmente subire i necessari “accomodamenti”.

Come dovrebbe essere oramai ben noto il provvedimento dettaglia anche le regole per esercitare l’opzione dello sconto in fattura, la cessione del credito e le ulteriori possibili cessioni previste, ed approva il modello (telematico) con il quale comunicarlo via web all’Agenzia delle Entrate a partire dal 16 ottobre.

Non essendoci ancora uno stato di assoluta certezza sui contenuti, piuttosto che entrare  sui tanti dettagli articolati nella comunicazione, ci sembra più utile, per il momento, richiamare l’attenzione degli operatori sugli aspetti generali che caratterizzano il provvedimento entrando nel merito solo di quegli elementi oggettivi e di buon senso sui quali il serramentista non deve nutrire dubbi. Dettagli che troverete ampliati  sul numero di ottobre di serramenti design e componenti

Avremo comunque modo di entrare nel merito degli aspetti di criticità che si potrebbero manifestare e sui quali l’Agenzia sta già lavorando dopo avere Creato una Guida già disponibile online.

Tutto ciò fermo restando il concetto di base fondamentale: la misura del “Superbonus 110%” si va ad affiancare alle misure incentivanti già esistenti senza modificarne alcuna!

Quindi, mantenendo sempre come riferimento la sostituzione dei serramenti, tale intervento non è ammesso solo dal Bonus Facciate, mentre lo è in tutte le altre tipologie di incentivo accessibili (Ristrutturazioni, Eco e Sisma bonus) stabilendo però condizioni diverse in merito al numero di anni sui quali è possibile la suddivisione della detrazione; per il Superbonus del 110% sono cinque anni per tutte le tipologie di interventi.

Ciò significa che se la sostituzione dei serramenti viene indicata rientrare tra gli interventi per la quale si richiede l’applicazione della detrazione del 110% gli anni sui quali suddividere l’importo non può essere superiore a 5.

Sostituzione dei serramenti in questo caso classificata dall’Agenzia tra gli interventi trainati (quelli relativi al comma 4 dell’articolo 119) che di conseguenza, con una sola eccezione, possono essere effettuati solo contestualmente all’esecuzione di un intervento classificato come trainante. Interventi trainanti che sono essenzialmente due e possiamo qui semplificare in: 1 isolamento dell’involucro; 2 impianti termici. Ai quali si aggiungono gli interventi per la sicurezza sismica (ma qui entriamo in un altro ambito di complessità).

Sia gli interventi trainati che quelli trainati hanno lo scopo di concorrere al miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio sul quale vengono effettuati.  Miglioramento che deve obbligatoriamente essere certificato da un tecnico al termine dei lavori (o per ogni stato di avanzamento lavori – SAL) secondo le modalità stabilite dal MiSE.

Esecuzione sostituzione e limiti di spesa

Importate qui richiamare l’attenzione degli operatori al vincolo temporale posto sul quando effettuare la sostituzione dei serramenti: la sostituzione dei serramenti non può essere effettuata né prima né dopo quella degli interventi trainati. L’inizio e la fine di tali lavori definiscono anche l’intervallo di tempo in cui procedere a posa in opera e collaudo.  Se effettuata primo o dopo non si ha diritto al Superbonus del 110%.

In questo caso il beneficiario può indicare (e la comunicazione dell’Agenzia lo prevede) di optare per l’Ecobonus (50%) oppure per una altra tipologia di incentivo tra quelli ammessi. Evenienza di cui è facile intuire le nefaste conseguenze nel caso in cui il produttore dei serramenti ha preventivamente sottoscritto con il beneficiario un accordo di concessione dello sconto in fattura del 100% dell’importo fatturato e la successiva cessione del credito ad una banca come permesso solo dal Superbonus.

Uno degli aspetti fondamentali che distinguono l’applicazione del 110% è infatti proprio la possibilità per il beneficiario/produttore di serramenti di acquisirne il diritto dal committente anche se incapiente, (ovvero privo di capienza fiscale, condizione necessaria per le altre tipologie di incentivi) per poi “girarlo” ad un istituto di credito.

Per attuare tale passaggio è necessario sapere fare i dovuti “conti” all’interno dei limiti di spesa massima complessiva prevista per la sostituzione dei serramenti e del prezzo massimo ammesso come congruo dal prezzario stabilito dal MiSE.

Tralasciando per coerenza quest’ultimo aspetto (non riguarda l’Agenza delle Entrate) nel definire il limite di spesa massima per il Superbonus bisogna necessariamente tenere sempre presente che l’importo che si porta in detrazione è superiore alla spesa del 10%.

Provvedimento e profili di responsabilità

Ne consegue che se la spesa lorda massima ammessa è di 50mila euro applicando il Superbonus non si può pensare che possa aumentare a 55mila euro. Se si fa questo calcolo (e c’è chi lo fa anche in pubblico) si incorre in un errore molto pericoloso perché se lo si applica ad un preventivo e questo viene accettato, poi come ci si regolerà con la differenza? Quel 10% che si è indicato in più in fattura doveva essere compreso nella spesa massima lorda ammessa (50mila euro) perché tale limite non può in nessun caso essere superato!

A chiusura di questa prima sommaria disamina del provvedimento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in merito al Superbonus  torniamo brevemente sul profilo relativo alle responsabilità per riportare testualmente quanto viene indicato nel provvedimento:

” Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione di cui al punto xx ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi”

 

 

 

 

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