Se il visto di conformità rilasciato dal professionista incaricato necessario per lo sconto in fattura e la cessione del credito risulta comprendere attestazioni e asseverazioni infedeli (asseverazione che nel caso dei serramenti può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore) a risponderne alla fine saranno sempre prioritariamente il beneficiario della detrazione e i fornitori dei prodotti installati.
Conclusione che risolve indirettamente
un precedente logico interrogativo sul profilo di responsabilità di chi attesta la conformità della documentazione presentata per ottenerne i benefici.
Ad entrare nel merito le dichiarazioni formulate in risposta a specifico interpello da Alessio Mattia Villarosa Sottosegretario del MEF.
Risposta che sembra dare ragione alle conclusioni articolate nell’approfondimento “Super Ecobonus e visto di conformità: i risvolti penali per il consulente del lavoro”realizzato della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Con l’
interrogazione presentata presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dall’On.
Giovanni Currò è stata infatti formulata la richiesta a risposta immediata (5-04585) in merito all’applicazione di sanzioni per attestazioni infedeli relative all’accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico
Rispondendo all’interrogazione, il Sottosegretario Villarosa “sentita al riguardo l’Agenzia delle Entrate” ha dichiarato che “…Deve pertanto sottolinearsi che i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.”
Il primo a risponderne il beneficiario
Ne consegue che il professionista cui è stato affidato il compito di “verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati” non può essere direttamente chiamato a rispondere della loro veridicità.
Come chiaramente indicato nei commi all’articolo 119 che 121 che normano le sanzioni previste in merito dal Superbonus dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in caso di asseverazioni/attestazioni scorrette i primi a risponderne in solido non sono solo i tecnici che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli (per i quali sono previste multe che vanno da 2mila a 15 mila euro) ma soprattutto i beneficiari della detrazione.
Soggetti nei confronti dei quali “…qualora sia accertata la mancata sussistenza , anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante…” maggiorata degli interessi.
A loro volta il soggetto beneficiario danneggiato da tali attestazione o asseverazione anche solo parzialmente errate, non può fare altro che adire alle vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito da parte del tecnico/fornitore di beni che le ha rilasciate, risarcimento che nel caso del tecnico dovrebbe essere garantito dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500.000 euro che tali tecnici devono obbligatoriamente stipulare per poterle rilasciare.
Il primo a risponderne il beneficiario