Come abbiamo già ricordato, a partire dal 15 ottobre sarà possibile formalizzare l’opzione dello sconto in fattura/cessione del credito anche attraverso la trasmissione telematica del visto di conformità e pure su tale delicato aspetto aumentano i dubbi su chi risponde di cosa.
Stavolta riguarda proprio il visto di conformità che, ricordiamo, è l’atto finale che attesta il diritto ad avere accesso alla detrazione del 110%.
Nel caso tale visto sia errato chi ne risponde?
La risposta sembra essere logica: chi lo ha rilasciato. Ma così non è almeno per i consulenti del lavoro considerando la conclusione cui è giunto l’approfondimento della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dall’esplicito titolo “Super Ecobonus e visto di conformità: i risvolti penali per il consulente del lavoro”.
Consulente del lavoro che ricordiamo è espressamente indicato dalla Legge (17 luglio 2020, n. 77) come uno dei”...soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322” a cui è necessario rivolgersi per esercitare l’opzione relativa alla cessione o sconto in fattura delle spese sostenute.
Soggetti abilitati (CAF, commercialisti, ragionieri, ecc) a cui è stato affidato il compito di “verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.
Documenti necessari sia nel caso si decida di beneficiare direttamente della detrazione fiscale del 110% nella dichiarazione dei redditi, sia nel caso si opti per cederla usufruendo di uno sconto in fattura ( che non può essere superiore all’importo pagato) o per la cessione a terzi del credito.
Nell’approfondimento relativo ai consulenti del lavoro in merito al profilo di responsabilità imputabile a colui che rilascia un visto di conformità che può ad un successivo controllo rivelarsi errato ( ma senza dolo) si legge che:
“Dal tenore letterale della norma in commento è legittimo dedurre che l’attività – che il Consulente del Lavoro è tenuto ad effettuare prima di rilasciare il “visto di conformità” – consiste esclusivamente in una mera “verifica” della “presenza delle asseverazioni e delle attestazioni”, non dovendo egli eseguire alcun accertamento in ordine alla veridicità e alla congruità dei dati contenuti in tali atti…..
…non può in alcun modo essere destinatario delle “sanzioni di natura penale” e della “sanzione amministrativa” che il comma 14 commina soltanto ai “tecnici abilitati” e ai “professionisti incaricati della progettazione strutturale” nel caso in cui questi abbiano rilasciato attestazioni e asseverazioni infedeli.”