Decreti attuativi

Sconto in fattura e cessione credito 110% operativi dal 15 ottobre

Solo a partire da quella data e fino al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, è possibile inviate telematicamente il modello reso disponibile online e denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”

Come stabilito dal Provvedimento n. 283847/2020 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate  per poter formalizzare la decisione di procedere allo sconto in fattura e/o alla cessione del credito previsti per il Superbonus del 110% occorrerà aspettare il 15 ottobre.

Solo a partire da quella data , e fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, è infatti possibile inviate per via telematica il modello reso disponibile online e denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”

Comunicazione che deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità con riferimento “agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Ricordiamo che per esercitare la prevista opzione dello sconto in fattura o la cessione del credito – la cui comunicazione potrà avvenire solo dal 15 ottobre-, il contribuente deve obbligatoriamente acquisire anche il visto di conformità rilasciato dagli intermediari abilitati (CAF, commercialisti, ragionieri, ecc) con il quale viene attestata la sussistenza dei requisiti che danno diritto all’accesso della detrazione.

Intermediario a cui è demandato il compito di verifica anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati di “certificare” gli interventi.

Asseverazione che sia in caso di utilizzo diretto della detrazione del 110% che in quello in cui si opta per sconto o cessione deve obbligatoriamente essere firmata da un tecnico abilitato, essendo questo il documento attraverso il quale si dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che le spese sostenute per realizzare l’intervento agevolato risultano congrue così come stabilito dal decreto interministeriale 6 agosto 2020.

Asseverazione di cui una copia deve essere trasmessa, sempre per via telematica, all’ENEA secondo le modalità di trasmissione definite dal decreto del Ministero dello  Sviluppo economico del 3 agosto 2020.

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