Prezzo dei serramenti, decreti tecnici MiSE e Superecobonus

Dopo mesi di attesa la piena operatività del Supercecobonus del 110% ne rende concreti anche i diversi punti di incertezza applicativa di una procedura indubbiamente complessa. Nell’attesa che vengano chiariti proviamo ad estrarre gli aspetti fondamentali introdotti dai decreti del MiSE. Aspetti che per i serramentisti si possono riassumere in: necessità di collaborazione tra imprese; variazione dei requisiti prestazionali richiesti e determinazione del prezzo dei serramenti

Prezzo dei serramenti, decreti tecnici MiSE e Superecobonus

Con l’introduzione di un massimale di detrazione relativo al prezzo dei serramenti, se ne modifica notevolmente lo scenario competitivo di mercato ed i punti di incertezza applicativa.

Infatti, l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei due tanti attesi decreti attuativi del MiSE  ha reso pienamente operativo il Superecobonus e con esso anche tutte le incertezze applicative derivate da un intreccio di disposizioni indubbiamente complesso e che, ricordiamo, negli aspetti tecnici ed economici coinvolge direttamente pure l’applicazione delle detrazione del 50%  prevista dall’Ecobonus.

Di certo rimane l’indirizzo complessivo perseguito dalle misure introdotte il cui comune e dichiarato obiettivo è quello di favorire massivamente l’efficentamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici ed in particolare di quelli condominiali.

Il primo decreto tecnico attuativo è denominato Asseverazione e come lascia intuire disciplina  in 9 articoli contenuto e modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi definiti dall’articolo 119 il dl Rilancio (nello specifico i commi 1,2,3); il secondo decreto tecnico attuativo viene denominato Requisiti perché definisce in 12 articoli i requisiti tecnici che devono soddisfare sia gli interventi già esistenti che danno diritto alla detrazione per l’efficentamento energetico sia quelli che danno diritto al Superbonus “ ivi compresi i massimali di costo per singola tipologia di intervento.”

Il decreto Requisiti comprende infatti 9 allegati che riguardano i requisiti da indicare nell’asseverazione che accedono alle detrazioni fiscali, quelli relativi all’isolamento termico, scheda dei dati, la compilazione della scheda informazione complessiva, i diversi requisiti dei diversi interventi ammessi ed i massimali specifici di costo per gli interventi che possono usufruire della dichiarazione del produttore/fornitore/installatore del prodotto.

I due decreti sono strettamente collegati tra loro e concorrono a definire uno scenario tecnico-applicativo indiscutibilmente complesso in cui vi sono “zone d’ombra” che possono diventare autentiche mine vaganti per le imprese anche per quanto riguarda la “corretta” definizione del limite di prezzo dei serramenti.

Nel ricordare che ai decreti emessi dal MiSE, si affianca il provvedimento definito dall’Agenzia delle Entrate (di cui abbiamo già approfondito alcuni aspetti fondamentali) ci soffermiamo per il momento sugli elementi cardine che ne definiscono l’impiego per i serramentisti con il necessario buon senso e logica applicativa.

Punti cardine dei provvedimenti

Elementi che possiamo riassumere in: necessitĂ  di collaborazione tra imprese; variazione dei requisiti prestazionali richiesti e determinazione del prezzo dei serramenti.

Piaccia o non piaccia per poter accedere agli interventi che usufruiscono del Superbonus è necessario che il produttore di serramenti pianifichi e metta in atto le modalità di collaborazione con le imprese edili che realizzano il cappotto o con quelle impiantistiche che realizzano l’intervento sull’impianto termico ed elettrico perché queste sono le tipologie di interventi “trainanti” , ovvero necessari, con una sola eccezione, per poter usufruire del Superbonus del 110% anche per la sostituzione dei serramenti.

La forma di collaborazione può essere di tipo consortile, di scopo, di rete, ecc. Nel definirle l’azienda serramentistica non deve incorrere in un approccio di sudditanza perché se è vero che la sostituzione dei serramenti è condizionata all’esecuzione di altri interventi, è altrettanto vero che, come emerge chiaramente dalla lettura dei requisiti tecnici, lo stesso legislatore ritiene sia nella maggioranza dei casi necessario per raggiungere il risultato del miglioramento, (certificato) di 2 classi energetiche.

Tanto è vero che la sostituzione dei serramenti viene espressamente indicata pure in abbinamento alla sostituzione degli impianti di climatizzazione.

Le caratteristiche prestazionali dei serramenti che potranno essere impiegati devono rientrare tra quelle espressamente indicate nell’allegato E che declina per le varie tipologie di prodotti i valori di trasmittanza massima consentiti per avere accesso alle detrazioni. Attenzione: a tutte le detrazioni relative all’efficientemente energetico quindi sia Superbonus che Ecobonus!

Ne consegue che pure per usufruire del 50% definito per l’Ecobonus, bisognerà obbligatoriamente che i serramenti presentino come valori di trasmittanza minima quelli tabellati nel decreto Requisiti. Valori che ribadiamo essere più restrittivi non solo rispetto agli attuali ma anche (tranne che per la zona climatica F) rispetto a quelli che sarebbero entrati in vigore il 1° gennaio 2021.

Valori rispetto ai quali sarà in tutti i casi necessario conformare la propria produzione se si vorrà continuare a proporre l’Ecobonus del 50% (ma, come tratteremo sul numero di novembre di “serramenti design e componenti” nulla viene indicato per usufruire del 50% previsto per la ristrutturazione).

Prezzo dei serramenti e prezzo limite

Ultimo aspetto fondamentale che affrontiamo è la “spinosa” determinazione del prezzo del serramento il cui massimale specifico di costo per avere accesso alle detrazioni relative all’efficentamento energetico (quindi Superbonus ed Ecobonus) sono stabilite dall’allegato I in 550,00 euro al mq per le zone climatiche A,B e C (massimale che sale a 650 euro se si provvede contestualmente all’istallazione di nuove persiane, tapparelle, scuri ecc) , ed in 650,00 euro al mq per le zone climatiche D,E ed F; massimale che sale a 750 euro se si provvede contestualmente all’istallazione di nuove persiane, tapparelle, scuri ecc.

Nell’allegato viene tabellato anche il massimale di 230,00 euro al mq per l’installazione di sistemi di schermatura solare/ombreggiamento mobile comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione.

Tutti i massimali specifici di costo indicati per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore sono al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative “all’installazione e messa in opera delle tecnologie”.

Ma se l’IVA costituisce una “partita di giro”, quello dell’installazione ovvero della posa in opera del serramento può influenzare notevolmente il massimale complessivo definito sempreché il tecnico asseveratore lo ritenga congruo.

Si pensi, per esempio, alla contestuale posa del serramento ed eliminazione del ponte termico rappresentato dal davanzale o dalla soglia. Eliminazione dei ponti termici che rappresenta una precondizione posta dai decreti al tecnico asseveratore per l’accesso al Superecobonus.

Per un serramentista che esegue la posa del serramento conformemente a quanto indicato dalle UNI 11673 costituisce un indubbio valore aggiunto sia in senso prettamente finanziario che di garanzia qualitativa offerta all’asseveratore/aziende partner nell’intervento.

Nulla vieta comunque al serramentista di proporre al committente un serramento dal costo decisamente maggiore di quanto indicato dal massimale. In questo caso si dovrĂ  necessariamente optare per l’incentivo relativo all’Ecobonus o alla Ristrutturazione.

Possibilità che visti gli importi massimi definiti per gli interventi che godono del Superecobonus (50mila euro massimi al lordo di IVA , 110%, costo dei professionisti, ecc) non sarà così raro proporre.

(Edo Bruno)

5 Commenti

  1. Complimenti, siete competenti e precisi.
    I serramenti sostituibili col superbonus, comprendono anche i lucernari di mansarda riscaldata? Grazie e cordiali saluti

  2. Buonasera
    nel vostro articolo https://www.serramentinews.it/2020/10/13/prezzo-dei-serramenti-decreti-tecnici-mise-e-superecobonus/ sembra che nel caso di Superbonus 110% l’importo da determinare per le detrazioni degli infissi sia limitato solo dai limiti per unitĂ  e dai massimali come da Allegato I mentre l’Ing. Provinzano dell’ENEA ha piĂą volte precisato durante i Webinar che tale allegato I può essere utilizzato solo per singole U.I.U e in caso di Ecobonus 50% e con il Superbonus si deve fare riferimento all’art. 13.2 e quindi ai Prezzari o all’analisi prezzi. Visto che le cifre per gli infissi raggiungono spesso cifre > 650,00 €/mq come si possono giustificare gli importi? PiĂą preventivi da piĂą ditte? Diversamente in molti casi i committenti dovrebbero pagarsi il 50% e non sostituiranno gli infissi.

    • Buongiorno,
      sugli aspetti che indica il decreto Requisiti del MiSE c’è ben poco spazio per interpretazioni diverse anche a seguito dell’introduzione, benchè solo per alcune tipologie di prodotti, di un prezzo limite oltre il quale non è piĂą applicabile la detrazione del 110%. Prezzo limite espressamente tabellato pure per i serramenti al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie. Specifica di costi da sommare al prezzo indicato dal produttore del serramento che determina variazioni del prezzo finale in opera ( ovvero posato/ installato) che possono risultare anche molto significative.
      Il dl Requisiti, infatti, non da alcuna indicazione sul prezzo limite (e quindi ritenuto congruo ) delle voci di costo: prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera del /dei serramenti. Ed è proprio per la mancanza di queste voci di costo che bisogna necessariamente fare riferimento a quanto indicato nell’allegato A punto 13.1 il quale dispone che il tecnico abilitato rediga un computo metrico ed “…assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
      a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui e’ sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato puo’ riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;….”.
      Fermo restando che sia prezzari che guide non per tutti i prodotti/interventi presentano aggiornamenti e dettagli analitici delle voci indicate, nello specifico dei serramenti rimane comunque il fatto che quello del costo per la sua corretta posa in opera costituisce un punto “estremamente delicato” che potrebbe molto facilmente dare addito a controversie. Da qui il nostro suggerimento di fare sempre e comunque riferimento per i serramenti a quanto stabilito dal paragrafo B dello stesso punto 13.1: “nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico puo’ anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I…”
      Ciò anche in forza di quanto stabilito, sempre nell’allegato A, dal punto 13.2 che chiarisce come:
      “Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione puo’ essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile e’ calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto..”

      Cordialmente

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