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Ecobonus per i serramenti: in vigore prezzo limite e nuove prestazioni

Le nuove disposizioni entrate in vigore con il Superbonus modificano radicalmente lo scenario di una misura incentivate che negli anni ha visto proprio la sostituzione dei serramenti essere l'intervento di gran lunga più utilizzato

 

Ecobonus per i serramenti: in vigore prezzo limite e nuove prestazioniCon l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti tecnici attuativi relativi al Superbonus del 110%, cambiano da oggi anche le disposizioni per poter usufruire dell’ Ecobonus per i serramenti.

Incentivo del 50% che per essere riconosciuto a seguito dell’avvenuta  sostituzione dei serramenti ne impone un prezzo limite per poterne usufruire ed un contestuale aumento delle prestazioni.

Le disposizioni divenute obbligatorie modificano radicalmente lo scenario di una misura incentivate per la riqualificazione energetica degli edifici che negli anni ha visto proprio la sostituzione dei serramenti essere l’intervento di gran lunga più utilizzato.

Ecobonus per i serramenti. Introduzione prezzo limite

A partire da oggi 6 ottobre 2020 la detrazione del 50% relativa all’ Ecobonus per i serramenti  è ammessa con un prezzo limite di 550 euro/mq per le zone climatiche  A,B,C (prezzo limite che può salire a 650 euro/mq se compresa di oscuranti) e di 650 euro/mq per le zone climatiche D,E,F (prezzo limite che può salire a 750 euro/mq se compresa di oscuranti).

Il prezzo limite riconosciuto per poter usufruire del 50% è al netto di IVA e del costo della posa in opera. Prezzo limite che in tutti i casi pone nuovi e pesanti vincoli soprattutto alle aziende serramentistiche che attualmente offrono all’acquirente l’opzione dello sconto in fattura.

Opzione i cui costi finanziari sono diffusamente scaricati dalle imprese sui prezzi di vendita praticati determinando aumenti che arrivano a superare il 20% per l’acquisto di serramenti che hanno prestazioni di isolamento termico inferiori a quelle ora necessarie per avere accesso all’Ecobonus.

Ecobonus per i serramenti. Nuovi limiti trasmittanza

Infatti, contestualmente all’imposizione di un limiti di prezzo, per usufruire dell’Ecobonus per i serramenti dovranno essere obbligatoriamente rispettati pure i nuovi e più stringenti limiti di trasmittanza termica indicati nel decreto Requisiti.

Valori più restrittivi non solo rispetto agli attuali ma anche (tranne che per la zona climatica F) rispetto a quelli che sarebbero entrati in vigore il 1° gennaio 2021. Valori rispetto ai quali sarà in tutti i casi necessario conformare la propria produzione se si vorrà continuare a proporre l’Ecobonus del 50%.

 

47 Commenti

  1. salve,io il 2019 ho cambiato gli infissi co detrazione al 50%.sono in un condominio nel 2022 sono iniziati i lavori col 110,nel mio caso ciò una trasmittanza uguale agli infissi che metteranno.e mi hanno detto che dovrò pagare di tasca mia sia la coibentazione dei cassonetti che avvolgibili non potendoli nemmeno detrarre ne al 110ne al 50 ne qualsiasi altra detrazione.ma e vera questa cosa?

    • Buongiorno,
      il principio generale che regola l’accesso agli incentivi previsti sia dal SuperEcobonus (110%) che l’Ecobonus (50%) è il miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio; ne consegue che se non si ottengono miglioramenti nei termini e nelle modalità indicate da norme e allegati tecnici non si ha diritto di accesso.
      Forse procedendo ad aprire una pratica individuale per interventi di ristrutturazione potrebbe riuscire ad inserire, nell’elenco degli interventi, anche cassonetti e tapparelle.
      Ma sempre facendo molta attenzione.
      Cordialmente

  2. Buonasera
    Considerando che i limiti di costo al mq indicati nella tabella, attualmente sono fuori mercato, sembra che tutto sia raddoppiato da qualche mese a questa parte, è possibile fare una perizia asseverata da parte di un termotecnico, che lo dimostri sulla base dei prezzi DEI? Questa perizia asseverata, può portare ad elevare i limiti di costo ammissibili alla detrazione indicati in tabella? Esite eventualmente un riferimento normativo?
    Inoltre mi chiedo: i limiti indicati sono indipendenti dal tipo di serramento, ad esempio ci sarà una differenza di prezzo tra un alzante scorrevole ed uno a battente. Se il condominio ha quelli scorrevoli, io non posso mica mettere quelli a battente, a parità di mq il costo è più alto, il limite resta lo stesso?
    Vorrei porre anche una seconda questione, quando si dice che i costi ammissibili sono al netto dell’IVA, installazione ecc.., questi costi sono comunque detraibili al 50%? Per questi c’è un massimale? lo smontaggio, la demolizione/smaltimento del vecchio infisso, la preparazione dei vani ed il montaggio dei nuovi, ecc.. può costare più degli infissi stessi? Quale è un valore considerato accettabile?
    Se la ditta che vende e monta gli infissi, splitta tutte queste voci di costo in fattura mantenendo il costo dell’infisso entro il massimale indicato in tabella ed aggiungendo a parte tutti gli altri oneri, poi può fare lo sconto in fattura del 50% sul totale?
    Ringraziando per il tempo che vorrete dedicare alla risposta porgo cordiali saluti

    • Buongiorno,
      precisando che, per quanto simili, Ecobonus (50% per i serramenti) ed Superbonus (110%) sono due misure distinte per le quali non è ammessa alcuna “comunanza” o “commistione”, l’utilizzo dei prezzari (o se necessità, di altro computo metrico dettagliato) è previsto esclusivamente per gli interventi definiti in regime di Superbonus, mentre facendo riferimento all’Ecobonus è obbligatorio il rispetto dei limiti di costo tabellati dal MiSE. Prezzi che non comprendono i costi di installazione ne la corretta percentuale di IVA applicata i cui specifici importi vanno distinti in fattura.
      Cordialmente

  3. i limiti di costo €/mq si intendono applicabili per ogni singolo infisso esposto in fattura o per l’intera commessa?
    ovvero… tuti i singoli infissi esposti in fattura devono rispettare i limiti o è possibile considerare solo il totale degli infissi (con alcuni che superano i limiti e altri no)?
    Grazie

    • Buongiorno,
      ricordando che il limite dei costi tabellati nell’allegato I il decreto del MiSE si applicano solo per la sostituzione dei serramenti in regime incentivato di Ecobonus (50%), il costo a mq si intende per singolo prodotto, ne consegue che tutti i singoli infissi esposti in fattura devono rispettarne le indicazioni con l’eventuale differenza aggiuntiva posta a solo carico del cliente.
      Cordialmente

  4. Buongiorno
    Sto procedendo alla donazione/vendita a mio figlio della casa ereditata dai miei genitori
    Degli anni 80 che dovrà subire una ristrutturazione totale impianti variazioni spostamenti
    O variazioni dimensione finestre . Io ho ancora in corso 3 rata di detrazione per risparmio energetico 65%
    Per sostituzione solo infissi che ad oggi non soddisfano già più i requisiti termici
    Mio figlio potrà usufruire detrazione fiscale o no visto il beneficio in corso e quale …
    O almeno per le tapparelle che va a sostituire …non sono riuscita a trovare casi simili
    Grazie mille dell’ attenzione

    • Buongiorno,
      premesso che l’usufrutto della detrazione spettante per gli interventi di efficientamento energetico (ma non solo) è sempre legato all’immobile si cui si sono effettuati i lavori (quindi se ne fa donazione al figlio sarà suo figlio a poter usufruire delle restati “rate” di detrazione del 65%), se i serramenti esistenti hanno valori di trasmittanza superiori a quelli tabellati nell’Allegato I del Decreto del Mise, può procedere ancora alla loro sostituzione incentivata e in concomitanza anche a quello delle “tapparelle”.
      Nel caso suo figlio non disponesse della necessaria capienza fiscale potrà procedere alla cessione di quanto spettante in detrazione.
      La decisione su “quale incentivo” farli rientrare ( Bonus casa, Ecobonus, Superbonus, ecc) dipenderà dai lavori che intende effettuare.
      Cordialmente

  5. Buonasera, in aprile 2021 ho installato delle finestre con una trasmittanza di 1,37 (superiore quindi al limite introdotti nell’ottobre 2020 per la zona climatica E). L’accettazione del preventivo e il pagamento della rata di acconto risale però all’agosto 2020, antecedente all’entrata in vigore dei nuovi limiti, dei quali non ero al corrente. In questa situazione ho diritto all’ecobonus? Per poterne usufruire dovrei indicare come data di inizio lavori nella dichiarazione ENEA quella di agosto 2020. E’ corretto procedere in questo modo?

    • Buongiorno,
      se la data di inizio lavori effettivamente coincide con quella relativa all’avvenuta accettazione del preventivo e del pagamento della prima rata è sicuramente corretto.
      Cordialmente

  6. Buonasera
    Abito in una zona fascia E.
    Vorrei cambiare le finestre ma,mi è stato detto che lo sconto del 50% diventa del 45% se si supera un certo metraggio.
    È vero?

  7. Buongiorno,
    il mio caso e’ di demolizione e ricostruzione con sismabonus. Gli infissi devono rientrare nei 96mila euro di limite dato dal sismabonus 110% o – essendo gli infissi intervento trainato – si possono sommare, raggiungendo potenzialmente il limite di 96000+54000?
    Grazie,
    Filippo

    • Buongiorno,
      il costo totale della spesa in Superbonus deriva dalla somma dei limiti ammessi per ogni singolo intervento. Attenzione però alla definizione della classe di rischio per gli interventi di messa in sicurezza sismica e alla classe energetica per quelli relativi agli infissi (i 54mila euro a cui si riferisce sono già al netto dell’aliquota del 110%)
      Cordialmente

      • Grazie. Vi segnalo questo: tempo fa avevo posto lo stesso quesito all’ENEA (gdl.superbonus@enea.it). Mi hanno proprio appena risposto: ritengono che gli infissi facciano parte dei 96000

  8. Buongiorno,
    nel caso di Superbonus 110% , se intendo montare infissi legno alluminio il cui prezzo al mq è più alto di quanto riportato sui prezziari regionali / DEI e alla tabella I non ho ancora capito se non avrei diritto all’agevolazione o se dovrei riconoscere la differenza rispetto alla tab I.
    Grazie

    • Buongiorno,
      ribadito che nel caso del Superbonus 110% i prezzi dei serramenti (IVA e posa in opera esclusi) viene stabilito in base alle indicazioni degli eventuali prezzari regionali, ponendo in loro assenza ed in via precauzionale come riferimento max di spesa al mq quello tabellato nell’allegato I anche nel caso non si utilizzi la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal produttore, l’agevolazione del 110% è possibile comunque richiederla fino al limite di importo previsto, pagando , e indicando anche in fattura, la differenza versata per l’acquisto.
      Cordialmente

  9. salve, abbiamo acquistato a dicembre 2020 con sconto in fattura del 50% gli infissi a risparmio energetico …. in gennaio inoltrato sono venuti a prendere le misure e dopo qualche giorno mi è stato detto che avrei dovuto pagare una piccola differenza sui vetri in quanto erano cambiate le normative a novembre/dicembre 2020 …. è vera questa cosa ? anche perché penso avrebbero dovuto dirmelo subito ….. grazie

    • Buongiorno,
      l’introduzione del Superbonus divenuto operativo il 5 ottobre ha effettivamente modificato anche i parametri per l’accesso all’Ecobonus di cui, crediamo, gli sia stato offerto lo sconto in fattura per l’acquisto degli infissi.

      Acquisto che stando a quanto indica è avvenuto a dicembre quindi mesi dopo l’introduzione per legge delle modifiche a cui fanno cenno.
      All’atto della definizione dell’acquisto, avrebbero quantomeno dovuto preventivamente avvisarla e lasciare che fosse lei a decidere se accettare o meno il possibile piccolo incremento di prezzo, differenza che ora gli viene imputata in forza , presumiamo, delle condizioni indicate nell’offerta che ha accettato.
      Cordialmente

  10. Buongiorno, i limiti di spesa al mq sono gli stessi sia per Bonus Casa che per Ecobonus?
    viene rimborsato il 50% del totale della fattura compreso iva e manodopera?
    Cordiali saluti

    • Buongiorno,
      i limiti di spesa al mq per i serramenti (senza IVA e posa in opera) riguardano lo loro sostituzione nell’ambito degli interventi definiti per Superbonus ed Ecobonus
      Il Bonus Casa non prevede questi vincoli.
      Cordialmente

  11. Condividete che c’è un a forte incongruenza sul limite di costo dell’oscuramento, ovvero una persiana in alluminio non può mai costare 100 euro/mq. ma molto molto di più.

    • Buongiorno,
      probabilmente non è così incongruente se si pensa che è possibile acquistare anche da altri Stati della UE finendo però per danneggiare la filiera nazionale.
      Cordialmente

  12. Buongiorno, ho montato oggi dei serramenti nuovi con valore superiore a 1,3 ma inferiore a 1,4 W/mqK ( sono in zona climatica E) dispongo di certificato, c’e’ la possibilità di detrarli oppure no?

  13. Il tema è chiaro (almeno per gli addetti ai lavori… magari i politici e la massa non se ne sono ancora accorti…). Se è così, l’ecobonus finanzia il pvc, unico infisso a costare poco (quindi tale da poter assorbire nel budget del serramentista sconti in fattura da cedere a Banche o altri Istituti e comunque guadagnarci) e performare giusto. Considerando che gran parte del pvc è prodotto nei paesi dell’est Europa (anche se è prodotto in Italia, i profili sono estrusi normalmente all’estero), l’ecobonus finanzia soprattutto paesi come Polonia, Slovacchia, Slovenia e Croazia (eccetto due o tre brave aziende tra Altoadige, Campania e poco altro. Forse 3000 dipendenti in tutto a farla grande). Brava italia. Continua così… L’Italia è una Repubblica che finanzia il lavoro degli altri pagando la Cassa integrazione ai propri… Tanto poi gli italiani l’ecobonus lo pagheranno, in una maniera o nell’altra… Limiti alle deduzioni, limiti alle detrazioni, verifiche dell’Agenzia delle Entrate, Imu prima casa, patrimoniali ecc. ecc. già ci sono… Speriamo che tutto ciò almeno funzioni per aiutare le periferie meno abbienti… Sarebbe già qualcosa…

  14. Buongiorno
    Volevo chiedervi esiste ancora la detrazione del 65 /50 % in 10 -5- anni per la sostituzione die vecchi infissi.Grazie

  15. I limiti sono naturalmente del tutto iniqui (pensiamo, ad esempio, valgano per una sostituzione con PVC in massa in periferia come per un caso simile ma in centro storico, con vincolo paesaggistico per materiale, colore e dimensioni dei profili (es. in legno, laccati e con sezione ridotta), il cui costo è totalmente diverso per raggiungere la parità di prestazione. E’ naturale che così vi si ponga una discriminazione (non è garantita la stessa possibilità di accesso al bonus a soggetti la cui unica colpa è abitare in zone diverse) fra i possibili richiedenti. Risultato? Molti ripiegheranno sul sommerso. L’articolo è comunque abbastanza chiaro, buon servizio d’informazione.

    • Questa è un’ottima osservazione. Allo stato attuale per le zone F con limite di trasmittanza pari a 1,0 W/mqK hanno creato un enorme problema. Rispetto al limite del DM 26/01/2010, 1,6 W/mqK, hanno abbassato il valore del 60%, un valore che peraltro era già di tutto rispetto per un infisso in legno! In certe circostanze (vincoli architettoinici o paesaggistici) come posso rispettare questi limiti? Ci sono dei contesti in cui non posso sempre installare tripli vetri e telai prestazionali.
      Ma è possibile che nessuno protesti di fronte a una tale bestialità. Rispettando le regole diventerà difficile addirittura fare delle manutenzioni straordinarie, altro che Superbonus!

      • Buongiorno,
        in caso di vincoli architettonici non è ancora chiaro come procedere nel considerare le prestazioni ed i costi limite

        Aspettiamo nuove indicazioni dal MISE
        Cordialmente

  16. Buongiorno se si vuole accedere al 50% con la sostituzione dei soli infissi dal 6/10/2020 per la zona climatica E basta raggiungere un valore uguale o inferiore a 1.40? grazie

    • Buongiorno,
      dal 6 ottobre deve essere più basso. Per la zona E il valore previsto deve essere uguale o inferiore a 1,3

      Cordialmente

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