Organo di controllo

Corte dei Conti interviene su presunta possibilità di bloccare atti

Nel lungo comunicato, oltre a precisare gli ambiti di competenza assegnato dalla Costituzione alla Corte dei Conti, si entra più specificatamente nel merito su come si svolge il procedimento di controllo preventivo degli atti e quali sono i suoi termini temporali previsti

 

Corte dei ContiNel comunicato non si fa alcun riferimento ai decreti tecnici del MiSE relativi al Superbonus  del 110% e al visto che deve essere rilasciato dalla Corte dei Conti per consentirne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tuttavia la successione degli eventi portano a pensare che lo spunto sia costituito dalle “interpretazioni” circolanti sui motivi che ne stanno ritardando la pubblicazione.

Nel lungo comunicato, oltre a precisare gli ambiti di competenza assegnato dalla Costituzione alla Corte dei Conti, si entra anche più specificatamente nel merito di come si svolge il procedimento di controllo preventivo degli atti e di quali sono i suoi termini temporali previsti ribadendo quanto segue:

“.…Il procedimento inizia con l’invio, da parte dell’Amministrazione proponente, dell’atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei conti che lo esamina nel termine di trenta giorni dalla ricezione e, ove lo ritenga legittimo, lo ammette al visto e alla registrazione.  Da quel momento l’atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.

Se la Corte, invece, dubita della legittimità dell’atto, formula rilievo invitando l’Amministrazione a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In questo caso il termine di 30 giorni dal ricevimento è interrotto d’ufficio in attesa della risposta.
La legge 20/1994, art. 3, c. 2, prevede che: <<Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza>>.

Per accelerare ulteriormente il compimento dell’azione amministrativa è intervenuto, da ultimo, l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) che prevede che “in ogni caso” gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità “divengono esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo” (salvo eccezionali ipotesi di sospensione conseguenti l’aver sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell’atto, ovvero in relazione all’atto, conflitto di attribuzione.)….

 

Di qui la conclusione che avevamo già anticipato che:

“... La Corte ha, al massimo, non più di complessivi sessanta giorni per svolgere l’istruttoria ed esaminare gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, fatto salvo il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

 

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