Cessione 110% e incapienza fiscale tornano ad essere oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Su tale possibilità concessa agli “incapienti” è stata diffusa un ulteriore precisazione attraverso la Risposta n. 514 ad un’interpello relativo alla possibilità o meno di potervi rientrare anche da parte di un libero professionista che aderisce al regime forfetario e le cui le detrazioni massime “ordinarie” non sono tali da “coprire” la spesa per l’intervento richiesto ricadente tra quelli che possono beneficiare della detrazione del 110% prevista dal Superbonus.
Cessione 110% e incapienza fiscale
Nello specifico si chiedono ” chiarimenti circa la possibilità di fruire dell’agevolazione cosiddetta “sisma bonus” mediante cessione del relativo credito ad un istituto bancario.”
Possibilità di beneficiarne che viene confermata precisando che “potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del Decreto rilancio pur se, come affermato, risulterà privo di capienza per la detrazione dall’IRPEF. ”
Per quanto riguarda cessione 110% e incapienza fiscale viene inoltre ricordato come «In linea generale, inoltre, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva […].
È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) […].
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari […].
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta».