incentivi

Anche Superbonus prorogato ed esteso di 6 mesi (ma non per tutti)

Si potrà usufruire del 110% di detrazione fino al 30 giugno 2022, durata che a precise condizioni potrà arrivare per i condomini fino al 31 dicembre 2022. Solo per gli interventi effettuati dagli IACP comunque denominati nonché per gli enti aventi le stesse finalità, la scadenza può estendersi al 2023. Se alla data del 31 dicembre 2022 risultano infatti avere compiuto lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% prevista dal Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023

 

Superbonus prorogato con durata dimezzata (30 giugno 2022) e non per l’intero 2022 fatta eccezione per alcuni casi che coinvolgeranno i condomini, ma soprattutto per gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP ) comunque denominati nonché per gli enti aventi le stesse finalità la scadenza può estendersi al 2023.

Come ci era stato anticipato lo scorso novembre dal Viceministro Misiani il Superbonus ha ottenuto una proroga anticipata rispetto alla sua naturale scadenza. Con l’avvenuta approvazione alla Camera del testo il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio per il triennio 2021-2023 ed il suo sicuro passaggio al Senato, oltre alla proroga a tutto il 2021 degli attuali incentivi dedicata all’attività edilizia (Bonus: Casa, Eco, Sisma, Facciate) ed alle spese “correlate” (Bonus: mobili, verde), anche il Superbonus  è rientrato infatti tra gli interventi di cui si è allungata la durata temporale ma con generalizzato riferimento al primo semestre 2022.

Una anticipazione temporale, il provvedimento non era in scadenza, che per  l’inevitabile incertezza ancora esistente sulle necessarie coperture finanziarie, ha portato alla decisione di definirne la proroga al 30 giugno 2022 come disposto da un corposo nuovo articolo 12 Bis recepito dalla Commissione Bilancio e assorbito distribuendone le parti tra gli articoli che vanno dal 1.66 ( con 16 commi) a 1.74 il testo di Legge votato alla Camera.

Superbonus prorogato: disposizioni temporali

Articolo che “… proroga l’applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.”

Proroga tempora definita anche per “…Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

La nuova norma introdotta precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Superbonus prorogato: ulteriori disposizioni

Oltre allo spostamento in avanti del limite di scadenza del Superbonus , l’articolo 12 bis recepito dall’articolo 1.66  il Disegno di legge approvato dispone numerosi interventi/chiarimenti ed anche altre estensioni agevolative tra cui:

l’inclusione trai soggetti beneficiari anche delle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni;

un’ aumentato del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009.

 

 

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