Pubblicato il terzo aggiornamento della Guida ANCE al Superbonus 110%. Aggiornamento che incorpora le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021 ed alcune delle ultime pronunce dell’Agenzia delle Entrate sugli aspetti più critici della disciplina della nuova detrazione.
Guida che ripropone in modo integrale il testo dell’articolo 1 il Dl Rilancio in vigore dal 1° gennaio 2021 così come definito in seguito alle modifiche apportate ai commi 66-74 dalla Legge L. 30 dicembre 2020, n. 178 ( Legge di Bilancio 2021).
Commi che giĂ lo scorso dicembre sono stati oggetto di una nostra trattazione in relazione all’estensione temporale definita per il Superbonus e che saranno probabilmente giĂ superati nei prossimi mesi nell’ambito della definizione del Recovery Plan o meglio del piano nazionale di ripresa e resilienza che pure l’Italia dovrĂ presentare alla UE entro il prossimo 30 aprile per essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Europeo.
Piano che ricordiamo dovrĂ essere implementato entro il 2026 e che deve prevedere almeno il 20% di investimenti nel digitale e il 37% in spese collegate al clima e alla sostenibilitĂ (in linea con lo European Green Deal e la nuova legge UE sul clima).
Investimenti su sostenibilitĂ e clima a cui si lega direttamente pure il “destino” del Superbonus del 110%.
Nuova guida ANCE. Prestazioni materiali isolanti
Il terzo aggiornamento della guida ANCE contiene anche un opportuno aggiornamento al 2 dicembre 2020 sulle prestazione dei materiali isolanti. Aggiornamento motivato dal numero crescente di richieste di chiarimenti in merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico.
“In tal senso – viene precisato nella guida – precisiamo che per l’ammissibilitĂ alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, il bonus facciate quando l’intervento è energeticamente influente e il Superbonus 110% bisogna rispettare:
i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche…”
Precisazione a cui seguono le differenziazione sulla presenza o meno della marcatura CE del prodotto.