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Bonus fiscali, Banca d’Italia richiama attenzione su comportamenti fraudolenti

In un nuovo documento rilascio dall'Unita di Informazione Finanziaria la banca d'Italia richiama l'attenzione del sistema creditizio sulla necessità valutare con attenzione il profilo degli eventuali cessionari gli incentivi, intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati

 

Bonus fiscali, Banca d'Italia richiama attenzione su comportamenti fraudolenti

In merito a comportamenti fraudolenti nella definizione e “riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi” ed alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione dei bonus fiscali con esplicito riferimento agli interventi di recupero , efficentamento energetico e messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio, l’Unita di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha integrato la Comunicazione di aprile 2020,  tornando a richiamate l’attenzione delle istituzioni e del sistema bancario sulla necessità di pervenire fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza da Covid-19.

In un omonimo documento viene sottolineato come “In relazione a detti crediti vanno considerati i rischi connessi con: i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti…”.

Richiamando poi lo schema D dettagliato in relazione alla definizione di un probabile comportamento illecito in un documento pubblicato dalla UIF il 10 novembre 2020, viene sottolineato come:”…i bonus fiscali possono essere fruiti, oltre che sotto forma di detrazione dalle imposte dovute o di sconto rispetto al corrispettivo da pagare ai fornitori di beni o servizi (cd. sconto in fattura), anche cedendo a terzi il credito corrispondente alla detrazione spettante .

Non sono stabilite limitazioni al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili; la cessione può quindi avvenire in favore sia di banche e intermediari finanziari sia di altri soggetti non puntualmente identificati, quali fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti .

Ne deriva l’esigenza di monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti. Occorre in particolare calibrare la profondità e l’intensità dei presidi antiriciclaggio, valutando con attenzione il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati, intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva. Va inoltre attentamente considerata la circostanza che società o enti siano specificamente costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali…”

Tra i criteri indicarti nello schema D per identificarli anche la segnalazione che:

“…in genere, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari. Dalla prassi emergono anche casi in cui le imprese titolari di crediti fittizi assumono, a titolo oneroso, l’obbligo di pagare i debiti tributari, oneri contributivi e premi di altri soggetti, provvedendo a estinguere i debiti accollati mediante compensazione con i predetti crediti.

Sotto il profilo soggettivo, le imprese cedenti o accollanti presentano spesso un oggetto sociale ampio ed eterogeneo, mentre le imprese cessionarie o accollate operano prevalentemente, anche sotto forma di cooperative consorziate, in settori di attività ad alta intensità di manodopera, con la presenza di elevati debiti erariali e contributivi…. È inoltre frequente il coinvolgimento di figure professionali diverse che, talvolta, conseguono commissioni sproporzionate per i servizi prestati…”

 

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