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Incentivi e variazioni dimensionale degli infissi: puzzle a “compensare”

Dopo il generico parere formulato in proposito dall'Agenzia delle Entrate, si moltiplicano i dubbi sulle possibilità applicative in regime incentivato ( 110% e 50%) rendendo altamente consigliabile fare preventivamente eseguire da un tecnico competente in materia urbanistica ed edilizia, una verifica di conformità prima di procedere nel senso indicato dall'interpello

Variazione dimensionale degli infissiAnche a seguito del legittimo riferimento con cui ENEA si è adeguata a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello N.524 del 30 luglio scorso in merito a spostamento e variazione dimensionale degli infissi rientranti nel Superbonus del 110%, si moltiplicano le libere interpretazione sulle modalità applicative del parere espresso da AdE determinando una montante e dannosa confusione per utenti ed operatori.

Interpello che si collega alle semplificazioni al Superbonus 110% contenute nel testo il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, con evidente riferimento all’avvenuta limitazione dell’obbligo, per i soli interventi previsti, di quanto indicato nell’articolo 49 il testo unico per l’edilizia anche in merito al rispetto del 2% di variazione dimensionale delle misure del “foro finestra”.

Già nel rispondere all’interpello nel quale veniva chiesto se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti per dimensione possano essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus), l’AdE ha fatto sorgere inevitabili dubbi vincolando la possibile variazioni dimensionale degli infissi alla – testuale -:

… condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

Testo nel quale più avanti si legge l’inciso che tale parere “…non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Dimensioni “liberamente” gestibili attraverso compensazioni

Se, infatti, nell’ottica di semplificarne le procedure, nel Decreto-Legge si è proceduto pure a ridefinire (introducendo la CILAS) il profilo edilizio e normativo relativo soprattutto alle non conformità, non viene meno né l’obbligo del miglioramento di 2 classi energetiche (sempre fatto salvi alcuni rari casi), né il superamento delle non conformità può essere inteso come una condizione di libera ristrutturazione straordinaria in dispregio degli altri vincoli normativi esistenti in materia.

Senza entrare nel merito sulla possibilità o meno di procede alla “parcellizzazione” degli abusi per i quali secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (N.5267/2021 del 12 luglio) contrasterebbe in alcune fattispecie con la necessaria “…valutazione complessiva e non atomistica che deve riguardare l’abuso“, è evidente che sul tema molto discusso dell’applicazione degli incentivi anche in caso di variazione dimensionale degli infissi, l’uso di termini generici da parte di un Ente dal “peso” dell’Agenzia delle Entrate possa oggettivamente lasciare spazio alla formulazione di pareri e soluzioni anche molto costose e potenzialmente non ammissibili pure producendo la CILA.

Questo perché se è vero che nella maggioranza dei casi la necessità che si presenta all’atto della sostituzione degli infissi è quella di recuperare luce, ovvero recuperare i centimetri  assorbiti dal cappotto, questo era di fatto già ritenuto ammissibile per singolo infisso.

Recupero che ora stando a quanto genericamente formulato dall’Agenzia delle Entrate – “sentito il Ministero dello sviluppo economico” – è ritenuto poter essere liberamente gestibile in aumento anche riducendo (ulteriormente?) le dimensioni (luce architettonica?) di un altro infisso della stessa misura.

Metro alla mano il professionista dovrà risolvere di volta in volta un puzzle che potrebbero presentarsi ulteriormente complicato dalla necessità di conformarsi ad altri vincoli edilizi (urbanistici, ambientali, ecc).

Possibilità di guadagnare centimetri vincolata dal TU al singolo “foro finestra” ora cancellata da un parere che non si limita a riprendere le indicazioni tecniche  fornite da ENEA.

In proposito ricordiamo che pure l’ing. Gianluca Benamati di ENEA ne ha  fatto riferimento in ambito parlamentare (Commissione Attività produttive della Camera) a specifica domanda dell’On. Mauro del Barba nel corso dell’audizione del 28 aprile.

Variazione dimensionale degli infissi. Risposta a nostro lettore

Indicazione successivamente ribadita il 25 giugno a precisa interrogazione di un nostro lettore. Questa la risposta ricevuta:  “Rispetto ai serramenti sono detraibili solo le sostituzioni a parità di superficie e di forma, quindi per ottenere le detrazioni fiscali le bucature non possono essere modificate. Naturalmente riteniamo che possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) sulle dimensioni derivante da ragioni tecniche non eludibili.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione questa regola non è valida, e in questo caso si prende a riferimento geometrico, dimensionale e di posizione la situazione post opera. Nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno si possono modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna.

Anche nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento è ammessa una deroga alle dimensioni originarie delle finestre o portefinestre derivante esclusivamente dall’innalzamento del pavimento”.

ENEA si adegua attraverso l’assistente virtuale

Posizione decisamente ragionevole che è cambiata solo a seguito della diffusione del parere formulato dell’Agenzia della Entrate.

Pure ENEA si è infine conformata attraverso Virgilio, l’assistente virtuale online creato dall’Ente per assistere gli utenti. Interrogato in merito, infatti, risponde che: ” …Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli stessi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi...”

Inciso (opportuno) riferito alla necessità del rispetto delle norme di legge esistenti in materia edilizia che nel caso si decida di proporre/usufruire degli incentivi previsti per gli infissi  (110% e 50%)  sfruttando la possibilità concesse di variazione di posizione e compensazione dimensionale indicate da AdE, rende altamente consigliabile fare preventivamente eseguire da un tecnico competente in materia urbanistica ed edilizia, una verifica di conformità edilizia e urbanistica.

 

 

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