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Aiuti Fondo per la Transizione Energetica. Aperti termini per domande

Le domande di aiuto possono essere presentate, a decorrere dalle ore 9.00 del giorno 9 marzo 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 23 marzo 2022, e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore

 

Aiuti Fondo per la Transizione Energetica. Aperti termini per domandeDal 9 marzo alcune delle attività industriali particolarmente energivore (leggi tabella in fondo) potranno inviare domanda per avere accesso agli aiuti previsti dal decreto legge 1 marzo 2021 che prevede anche la costituzione di Fondo per la Transizione Energetica.

Ad indicarlo il decreto direttoriale  del MiTE  che articola le modalità per avere accesso agli aiuti alle imprese per i costi delle emissioni indirette sostenuti nel 2020 unitamente agli altri allegati utili.

Il decreto direttoriale definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti, ai sensi del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 466 del 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 23-12-2021, di attuazione dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47.

I soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo che saranno corrisposti, su richiesta.

Qualora le risorse non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalle domande di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi.

Le domande di aiuto possono essere presentate, a decorrere dalle ore 9.00 del giorno 9 marzo 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 23 marzo 2022, e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore.

Per le domande la cui attività di valutazione si concluda con esito negativo, il soggetto gestore per conto del Ministero comunica, tramite PEC, all’impresa proponente le motivazioni del mancato accoglimento. Le imprese proponenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

 

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