A seguito di quanto disposto dalla Commissione europea per compensare gli impatti economici del conflitto russo-ucraino, pure per le imprese del settore serramentistico si aprono possibilita aggiuntive di accesso ad aiuto economici così come definiti dal nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato basato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) include un allegato, che come potete leggere sotto, per i “Settori e sottosettori particolarmente colpiti” indica diversi codici che vanno dalle attività legate alla produzione di alluminio, vetro, alla fabbricazione di fogli da impiallacciatura e pannelli a base di legno che rientrano tra quelli beneficiari dei nuovi aiuti permessi.
Allo scopo di tamponarne gli effetti dell’aggravamento del quadro economico causato dell’invasione russa dell’Ucraina, per le attività indicate nell’allegato sono ammissibili sia nuovi aiuti finanziari ad erogazione diretta che misure di sostegno o della liquidità.
Nuovi aiuti di Stato finanziari con (possibile) erogazione diretta
Per tali imprese gli Stati membri possono istituire regimi per concedere fino a 35.000 € per le imprese colpite dalla crisi attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400.000 € per le imprese colpite dalla crisi attive in tutti gli altri settori. Questo aiuto non deve necessariamente essere collegato a un aumento dei prezzi dell’energia, poiché la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia influiscono sull’economia in molteplici modi, comprese le interruzioni fisiche della catena di approvvigionamento. Questo sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette
Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utilizzatori intensivi di energia, per i costi aggiuntivi dovuti a gas ed elettricità eccezionali aumenti di prezzo. Questo sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un dato momento.
Quando l’impresa subisce perdite operative, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire la continuazione di un’attività economica. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti eccedenti tali massimali, fino a 25 milioni di euro per i consumatori ad alta intensità energetica e fino a 50 milioni di euro per le imprese attive in settori specifici, come la produzione di alluminio e altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno , fertilizzante o idrogeno e molti prodotti chimici di base.
Nuovi aiuti di Stato a sostegno della liquidità delle imprese
Previsti anche nuovi aiuti a sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti sovvenzionati. In tale ambito gli Stati della UE possono fornire (i) garanzie statali sovvenzionate per garantire che le banche continuino ad erogare fornire prestiti a tutte le società colpite dall’attuale crisi; e (ii) prestiti pubblici e privati a tasso agevolato, Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire sistemi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese.
Questi avrebbero premi agevolati, con riduzioni del tasso di mercato stimato per i premi annui per i nuovi prestiti alle piccole e medie imprese (‘PMI’) e alle non PMI. Gli Stati membri possono concedere prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi di interesse agevolati. Questi prestiti devono essere concessi a un tasso di interesse almeno pari al tasso di base privo di rischio più i premi per il rischio di credito specificati applicabili rispettivamente alle PMI e alle non PMI.
Per entrambe le tipologie di sostegno sono previsti limiti all’importo massimo del prestito, che si basano sulle esigenze operative di un’impresa, tenendo conto del suo fatturato, dei costi energetici o di specifiche esigenze di liquidità. I prestiti possono riguardare sia le esigenze di investimento che di capitale circolante.
Il quadro temporaneo di crisi sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022.