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In vigore decreto Registro dei Titolari Effettivi delle imprese

Sono obbligati all’adempimento "gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust." Non è prevista la possibilità di delega

In vigore decreto Registro dei Titolari Effettivi delle impreseCome previsto dal  Decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55  denominato” Registro dei Titolari Effettivi ” definito dal MEF di concerto con il MISE e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, a partire dal 9 giugno – data di entrata in vigore del decreto – è diventato operativo l’inter che dovrebbe portare entro ottobre tutte le imprese registrate come società di capitale o ad esse assimilabili (quindi SpA, Srl, Sapa, Coop, Consorzi, ecc ) ad inviare obbligatoriamente la comunicazione sulla effettiva titolarità dell’impresa.

Dal titolo “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust” il decreto rientra tra le misure Antifrode che hanno avuto proprio nell’edilizia uno dei comparti motivanti.

Obiettivo, quello di raccogliere informazioni che una volta inserite nel Registro dei Titolari Effettivi saranno incrociate con altri dati per  contrastare l’abuso di strutture opache, terreno fertile per il proliferare di attività illecite.

Incrocio esteso ai dati comunicati dai soggetti obbligati nei corrispondenti Registri degli altri Stati membri della comunità europea per consentire di una maggiore trasparenza sugli assetti proprietari di tutti gli enti operanti nello spazio economico europeo.

A partire dal 9 giugno quindi il Ministero dello Sviluppo economico ha  sessanta giorni per emanare gli ulteriori 4 decreti previsti e relativi a:
 il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese;
fisserà i diritti di segreteria; l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali; l’accertamento  dell’operatività del sistema di comunicazione.
A far data dalla pubblicazione in GU dell’ultimo di tali decreti le imprese avranno 60 giorni di tempo per inviare la relativa comunicazione.
Sono obbligati all’adempimento “gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.” Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno essere necessariamente dotati  di firma digitale.
Le imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini costituite successivamente alla data di pubblicazione in G.U del provvedimento del MISE di piena operatività del sistema di comunicazione, dovranno obbligatoriamente dare  comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.
Il mancato rispetto dell’obbligo comporterà l’immediata applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice Civile ed i successivi accertamenti.

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