legge di conversione

Decreto aiuti al Senato. Immutato il testo su modifiche Superbonus

La Camera dei Deputati ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico  del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Decreto aiuti al Senato. Immutato il testo su modifiche Superbonus Con 410 voti favorevoli, il testo di conversione del cd Decreto aiuti passa senza alcuna modifica!.

La Camera dei Deputati ha infatti votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico  del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614-A​), nel testo delle Commissioni.

Testo molto articolato la cui discussione passa ora al Senato che interviene anche sugli incentivi previsti in edilizia dal Superbonus 110% e sulla disciplina della cessione del credito.

Di seguito riportiamo integralmente quanto indicato dall’ ART. 14. (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

Con la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si intende modificare i termini di applicazione della disciplina relativa alla detrazione del 110% previsti per taluni interventi in edilizia dal comma 8-bis) dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, a legislazione vigente, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dello stesso articolo, sostanzialmente per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Con una modifica del secondo periodo del comma 8-bis sopra citato detto termine del 30 giugno 2022, entro il quale, al fine della spettanza della detrazione, deve essere realizzato almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, viene differito al 30 settembre 2022. Lo stesso comma 8-bis viene inoltre integrato con una disposizione che chiarisce che, al fine del calcolo del 30 per cento, possono essere conteggiati anche gli importi dei lavori effettuati ma non rientranti nell’ambito dell’agevolazione di cui al citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (superbonus). Con tale precisazione si stabilisce, per via normativa, quanto già espresso, in via interpretativa per una questione analoga, dell’Agenzia delle entrate.

La disposizione, al comma 1, lettera b) interviene sull’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come risultante dalle modifiche di cui all’articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Per effetto della presente disposizione, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993, n. 385, possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei “soggetti” qualificati, ossia di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni. Il comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.”

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