Decreto legge

Dal 26 novembre solo Cila Superbonus al 90%

L'avvenuta pubblicazione in GU del testo il DL Aiuti quater rende operativa la disposizione che per gli interventi per i quali è possibile ancora avere accesso al 110%  indicata una scadenza di fatto fissata al 25 novembre per le delibere condominiale e al 26 novembre per la CILA ...Sempre che in fase di conversione in legge del decreto non siano inserite variazioni

 

Dal 26 novembre solo Cila Superbonus al 90%L’avvenuto pubblicazione sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n°270 del testo il decreto legge contenenti  “Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti” ridenominato “Aiuti quater” e presentato una settimana prima dal nuovo Governo  pone per il momento fine a quanti ancora speravano in una ventilata modifica in extremis di quanto definito in merito alla riduzione del Superbonus al 90% .

A definire termini e modalità  di applicazione del Superbonus al 90% l’art. 9. “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico” che al comma 1 dispone :”All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8 -bis :

1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023»;

2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1, non superiore a 15.000 euro.»;

b) dopo il comma 8 -bis è aggiunto il seguente: «8 – bis .1. Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1 -bis , allegata al presente decreto.»;

c) al comma 8 -ter , dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10 -bis , per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»…

Come avete letto il testo non solo conferma sia il Superbonus al 90% che le altre misure che a determinate condizione ne prevedono l’accesso anche per le abitazioni singole /unità immobiliari indipendenti, ma  dispone anche che per avere accesso al 110% di incentivo in questo ultimo scorcio di 2022 sia necessario avere entro il 25 novembre o la CILA o una delibera assembleare di approvazione dei lavori.

Al comma 2 infatti si legge:” Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) , numero 1), non si applicano: a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter , del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;...”

Per gli interventi che possono avere ancora accesso al 110%  la scadenza  è di fatto fissata al 25 novembre per le delibere condominiale e al 26 novembre per la CILA   sempre che in fase di conversione in legge del decreto non siano inserite variazioni.

 

 

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