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Incentivi, detrazioni e revisioni nella Legge di Bilancio 2023 nell’attesa dei bonus edilizi

Mentre prosegue l'iter per la trasformazione in Legge del Dleg "Aiuti quater" che, ricordiamo, a cominciare dal Superbonus dispone significative modifiche agli incentivi  in edilizia, di seguito riportiamo alcune delle principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie indicate dal Governo sempre riservandoci di proporvi approfondimenti sulla base di quanto indicato dalla Ragioneria dello Stato

 

Incentivi, detrazioni e revisioni nella Legge di Bilancio 2023 nell'attesa dei bonus ediliziNell’attesa della trasformazioni in Legge e relativa pubblicazione in GU del Dleg “Aiuti quater” ad oggi ancora in votazione alla Camera dei Deputati  – quarto decreto aiuti che, ricordiamo, a cominciare dal Superbonus dispone significative modifiche agli incentivi in edilizia- di seguito riportiamo alcune delle principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie indicate dal Governo nella Legge di Bilancio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022   sempre riservandoci di procedere ai necessari approfondimenti in merito, anche utilizzando le considerazioni espresse dalla Ragioneria dello Stato.

Estensione al  30 marzo delle misure di contrasto al caro bollette. Per il 1° trimestre rifinanziati , e anche aumentati,  nella Legge di Bilancio 2023 i crediti d’imposta a favore delle imprese alle prese con la crisi dovuta ai rincari energetici sempre utilizzabili esclusivamente in compensazione e cedibile solo per intero.

Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo il  credito d’imposta è innalzato dal 30% al 35% per le piccole imprese ed  aumenta dal 40% al 45% quello previsto per le imprese energivore e gasivore.

Confermato e rafforzato per le famiglie più fragili il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

Imposto sostitutiva sul reddito per imprese e persone fisiche. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario per il quale è stato portato a 85mila euro il limite di reddito, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, un’imposta sostitutiva calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

Distribuzione utili e riserve escluse dal reddito. Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023 , risultanti dal bilancio e distribuitili tra soggetti direttamente o indirettamente coinvolti quali contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle società, possono esercitare la prevista opzione che prevede l’integrale  esclusione dal reddito di quanto spettante in relazione all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 purché il soggetto partecipante sia residente o localizzato nel territorio dello Stato.

– Taglio del cuneo fiscale per l’anno 2023. Incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.

– Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni (“pensione anticipata flessibile”, cd. quota 103).

Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico.

Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale). La legge di bilancio 2023 estende  al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall’INPS (sino al raggiungimento dell’età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d’età e non siano già titolari di pensione diretta.

L’indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.

Modifiche al trattamento cosiddetto “Opzione Donna”. Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.

Agevolazione per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza. Previsto l’esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragili. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

– Riforma del Reddito di Cittadinanza. Passaggio più discusso dell’intero dispositivo, la Legge di Bilancio 2023 riforma profondamente  le misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, prevedendo che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza sia riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.

Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale.

In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione.

Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, saranno  individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e, comunque, per l’efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.

Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell’ottica di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all’abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’anno 2024.

– Nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al reddito. La Legge di Bilancio 2023 stanzia  ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento anche  del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, per l’anno 2023 e -per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

– Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali. Anzitutto, è prevista l’applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti).

È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. È abrogata la previsione che richiedeva, nell’ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l’autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall’utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale.

– Incremento dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Dal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

– Congedo parentale. La Legge di Bilancio 2023 prevede un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al sesto anno di vita del bambino.

– Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell’85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

 

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