Legge

Comunicazione cessione del credito dei bonus edilizi slitta al 31 marzo 2023

A stabilire la proroga dei termini per  l'invio della comunicazione della cessione del credito o dell'opzione di sconto sul corrispettivo i commi commi 10-octies-10-novies dell'articolo 3 del Milleproroghe approvato e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Comunicazione cessione del credito dei bonus edilizi slitta al 31 marzo 2023Da una parte con il DL 16 febbraio 2023, n. 11 (meglio noto come Decreto Cessioni) si definisce lo stop alla cessione del credito previsto per gli incentivi in edilizia (e non solo) e dall’altra,  sempre per gli stessi interventi con l’avvenuta definitiva approvazione il 23 febbraio del D.L. 29 dicembre 2022, n.198 (meglio noto come Decreto Milleproroghe) si “concedono” 15 giorni in più per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione della cessione del credito o dell’opzione di sconto sul corrispettivo relativo agli interventi eseguiti nel 2022 sia sulle singole unità immobiliari che per le parti comuni dei condomini

A stabilire la proroga dei termini per  l’invio della comunicazione della cessione del credito o dell’opzione di sconto sul corrispettivo i commi 10-octies-10-novies dell’articolo 3 (Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali) del nuovo Decreto Milleproroghe di cui ora si attente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Norma introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, stabilisce che per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Da rilevare che tra le disposizioni prorogate figurano pure:

la proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2023 della sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo (tale sospensione, si precisa, non si applica alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza) (art. 11, comma 8);

il differimento dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 per l’inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche (sui siti istituzionali, per le associazioni e fondazioni, e nella nota integrativa, per le imprese). Le sanzioni non si applicano quindi nell’anno 2023, ma iniziano ad applicarsi dal 1° gennaio 2024 (art. 22).

 

 

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