Garanzia

    Quando la garanzia sul serramento si estende alla sua installazione

    Nonostante sia stata sempre chiara la disciplina normativa del “Codice del Consumo”, l’estensione dal “bene” al “servizio della garanzia sul prodotto serramento venduto continua ad alimentare dubbi ed equivoci che rischiano di alimentare contenziosi inutili e perdenti ed economicamente dannosi per professionisti e commercianti

    Quando la garanzia sul serramento si estende alla sua installazioneIn merito alla garanzia sul serramento, nei precedenti interventi pubblicati sulle pagine di “Serramenti Design e Componenti” e dedicati alla disciplina della “garanzia” nei rapporti contrattuali di compra-vendita tra “venditori” e “consumatori” secondo il “Codice del Consumo” nella versione modificata e aggiornata dal D.lgs. n. 170/2021 (leggi i numeri 6, 7, 8, e 9 del 2022) si è già evidenziato come si tratti di disciplina legislativa che non riguarda soltanto “qualsiasi bene mobile materiale” in quanto si estende al “servizio” costituito dalla “installazione” di questi “beni”, tra cui, ovviamente, anche i “serramenti” (v. in particolare n. 6 del Giugno 2022, pagg. nn. 105 e 106).

     Garanzia sul serramentoNecessità di chiarimenti

    Ma una tale estensione dal “bene” al “servizio” per la garanzia sul serramento e su tanti altri prodotti per effetto dello stesso contratto di compravendita ha suscitato fin dal suo apparire sulla scena legislativa italiana  nel 2005 (con il supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale italiana 8/10/2005, n. 235) – e continua a suscitare – dubbi, equivoci e resistenze  nonostante sia stata sempre chiara la disciplina normativa del “Codice del Consumo”, sia inizialmente con il D.lgs. n. 206/2005 sia  nella versione riformata introdotta dal successivo D.lgs. n. 170/2021.

    Non è d’interesse in questa sede una indagine “sociologica” sui motivi in buona o mala fede di una tale resistenza alla “equiparazione” in forza di legge tra difetto dell’“installazione” e “difetto di conformità” del “bene” stesso poiché interessa, invece, al mondo professionale che ruota introno al “serramento” accertare in merito alla garanzia sul serramento se dubbi, equivoci e resistenze abbiano, o meno, ragione di esistere sul piano giuridico e normativo per il settore interessato o, se, al contrario, siano destinati ad alimentare contenziosi inutili, perdenti e dannosi agli effetti economici, professionali e commerciali.

    Chiarimenti, questi, che si impongono a maggior ragione alla luce della “nuova” disciplina che è stata introdotta dal D.lgs. 170/2021 con un campo di applicazione del “Codice del consumo” più esteso e più tecnologicamente avanzato e che risulta applicabile ai contratti stipulati successivamente al 1° gennaio 2022.

     Ragioni del dubbio…

    Infatti, per un verso, si potrebbe osservare che per la garanzia sul serramento, così come per moltissimi altri prodotti,  l’“installazione” in quanto tale, ossia come “servizio” immateriale al consumatore, non rientra nel campo di applicazione di una disciplina della “vendita” che secondo l’art. 128 del “Codice del Consumo” riguarda i “beni mobili materiali” per la “definizione” che risulta espressamente da questa stessa disposizione (art. 128, 2° comma, lett. e).

    Da qui, la conseguenza che da taluni si vorrebbe fare discendere secondo cui non potrebbero applicarsi agli eventuali “difetti” del servizio immateriale di “installazione” tutte le conseguenze che sono applicabili come “rimedi” (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto, v. in questa Riv. nn. 8 e 9 del 2022) all’eventuale “difetto di conformità” dei “beni materiali”.

    …che non hanno motivo di esistere

    Ma ogni argomentazione di questo genere è destinata ad essere definitivamente superata per effetto della pure esplicita ma ancor più specifica previsione legislativa che afferma l’inequivocabile principio secondo cui l’“eventuale difetto di conformità che deriva dall’errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se …”.

    Da qui, pertanto, la conseguenza del travolgimento e seppellimento di ogni dubbio, equivoco o riserva mentale in merito alla estensibilità in forza di legge – e sul piano del principio – della disciplina del “Codice del Consumo” sulla garanzia per i “difetti di conformità” intrinseci del “bene”, in sé e per sé considerato, ai difetti che possono derivare al bene stesso da una causa estrinseca, ossia dalla sua difettosa “installazione”.

    Né, d’altra parte, possono sussistere dubbi sulle ragioni sostanziali che sono alla base di questo principio – e che ne giustificano ampiamente la portata e le conseguenze – se solo si considerano le motivazioni pratiche che hanno indotto il legislatore europeo ad affermare questa estensione degli effetti della “garanzia” dal “bene” alla sua “installazione”.

    Infatti: “un gran numero di beni deve essere installato prima di poter essere efficacemente usato dal consumatore. Inoltre, nel, caso di beni con elementi digitali e solitamente necessaria l’installazione del contenuto digitale o del servizio digitale affinché il consumatore possa usare tale bene in linea con lo scopo cui sono destinati …”  – e, inoltre, “se i beni richiedono l’installazione da parte del venditore, il consumatore potrebbe in alcuni casi non essere in grado di usare i beni o di notare un difetto prima del completamento dell’installazione …”, secondo gli illuminanti “considerando” nn. 34 e 40 che introducono e spiegano il testo normativo della Direttiva (UE) 2019/771 del 20/5/2019 recepita nel “Codice del Consumo” con il D.lgs. 170/2021.

    Garanzia sul serramento e applicabilità disciplina di legge

    Ma se non sono obiettivamente contestabili la razionalità e l’equità del principio così affermato, restano tuttavia da indagare ed analizzare le condizioni da cui dipende in concreto la sua applicabilità secondo la disposizione che è attualmente vigente e che è contenuta nell’art. 131 delCodice del Consumo” intitolata alla “errata installazione dei beni”.

    Occorre dunque esporre e chiarire ciascuna di queste condizioni esaminandole nell’ordine previsto dal testo normativo. Pertanto:

    1. La prima delle condizioni affinché l’eventuale difetto di conformità che deriva dall’errata installazione del bene sia considerato come un “difetto di conformità del bene” stesso è costituita dal fatto che “l’installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità”.

    Questa condizione comporta che:

    • l’obbligazione del venditore concernente l’“installazione” – da intendersi nel senso ampio del montaggio e/o dell’assemblaggio del “bene” – sia espressamente pattuita non potendo essere considerata implicita nel contratto che riguarda la compra-vendita, ad esempio, del serramento, così come di qualsiasi altro “bene materiale”;

     

    • agli effetti della disciplina applicabile secondo il “Codice del Consumo ” una tale pattuizione non altera in alcun modo il “contratto di vendita” poiché ad esso sono espressamente equiparati per legge nella disciplina speciale (v. art. 128, 1° comma del “Codice del Consumo ”) anche i contratti di “appalto” o “d’opera” nell’ambito”  dei quali  può rientrare indubbiamente  anche ogni prestazione che riguardi l’ “installazione” del “bene” compravenduto, cosicché ogni possibile problema è superato dalla lettera della legge;

     

    • la responsabilità assunta dal “venditore” in tutti i casi in cui sia presente la suddetta pattuizione riguardante l’“installazioneha carattere oggettivo in quanto non si richiede una dimostrazione della condotta colposadel venditore o dei suoi collaboratori ed ausiliari a qualsiasi titolo;

     

    • nel caso di “installazione” eseguita da soggetti che siano “terzi” (rispetto al rapporto contrattuale tra “venditore” e “consumatore”) – così come spesso accade nella pratica del settore quando il “venditore” si avvale di collaboratori nella sua rete commerciale per servizi accessori alla vendita – non si richiede, affinché si affermi la responsabilità del “venditore” stesso, che esista un rapporto formale di dipendenza che leghi il “terzo” al “venditore”. A tale riguardo, infatti, risulta sufficiente l’esistenza di un qualsiasi rapporto che valga a fondare comunque la responsabilità delvenditoreper il fatto dei suoiausiliaria qualsiasi titolo, sia come dipendenti che come lavoratori autonomi o subappaltatori o anche ad altro titolo ancora, purché – occorre qui ribadirlo – sia intervenuta tra il “venditore” ed il “consumatoreun’esplicita pattuizione secondo la quale il primo si è assunto – accanto ed oltre all’obbligazione di “consegna” del bene compravenduto – anche l’obbligazione della “installazione” del “bene” stesso. Inoltre, si richiede che l’installazione sia stata eseguita dal venditore o da altro soggetto che sia stato comunque incaricato dal venditore stesso. Solo a queste precise condizioni l’esecuzione dell’obbligazione accessoria allavenditache è costituita dallainstallazionepuò considerarsi rientrante nell’ambito delle obbligazioni la cui responsabilità del corretto adempimento è posta a carico dell’unico soggetto obbligato contrattualmente nei confronti delconsumatore”, ossia ilvenditore”;
    • la responsabilità del “venditore” per l’ “installazione” eseguita da “soggetti terzi” alle condizioni qui precisate nel punto precedente non richiede la dimostrazione che il “terzo” incaricato dal “venditore” abbia commesso un fatto doloso e colposo perché il “venditore” – nel quadro della disciplina speciale della “garanzia” prevista dal “Codice del Consumo ” – ed alle condizioni di applicabilità qui sopra precisate- risponde comunque a titolo oggettivo, ossia per il fatto stesso che, comunque, risulti un “difetto di conformità” del “bene” conseguentemente alla sua “installazione”.

    2 – La seconda delle condizioni affinché l’errata installazione” possa essere equiparata ad un “difetto di conformità” del “bene” compravenduto è costituita dal fatto che l’“installazione” sia stata prevista come eseguibile del “consumatore” stesso e che la difettosità di tale esecuzione sia stata causata da “carenze nelle istruzioni fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale”.

    Questa condizione comporta che:

    • l’“installazione” – intesa nel senso ampio che è stato qui prima chiarito con riferimento anche alle attività di montaggio e/o di assemblaggio volte a rendere il “bene” compravenduto funzionale all’uso cui è destinato – sia da eseguirsi “a carico del consumatore” – e sia effettuata dal “consumatore” tenendo conto della natura e dell’uso previsto;
    • l’installazione così eseguita e completata riveli un “difetto di conformità” delbene” (ad esempio, un serramento) che sia causato da una errata “installazione” del “bene” stesso la quale a sua volta risulti essere riconducibile a “carenze nelle istruzioni di installazione”. Queste ultime possono essere state fornite dal venditore del suddetto bene o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, da intendersi questi ultimi precisamente secondo il significato attribuito dalle definizioni rispettivamente previste dalle lettere f) e g) del secondo comma dell’art. 128 (leggi nota) del “Codice del Consumo” come risultante dalla riforma introdotta dal D.lgs. n. 170/2021.

    Se la disposizione di legge considera rilevanti agli effetti del “difetto di conformità” lecarenze” delle istruzioni per l’installazione del bene, a maggior ragione deve considerarsi rilevante per gli stessi effetti l’eventuale assenza di tali istruzioni o, anche, la redazione in una lingua straniera o, comunque, l’incomprensibilità o oscurità che rendano tali “istruzioni” inidonee allo scopo.

     Garanzia sul serramento. Tirando le conclusioni

    In tutti i suddetti casi, dunque, sussiste in definitiva – per forza di legge – un “difetto di conformità” del “bene” che legittima il “consumatore” ad esercitare il diritto ai “rimedi” che sono previsti dall’art. 135bis per consentire il ripristino della “conformità al contratto” oppure, a seconda dei casi, la riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto stesso, secondo l’articolata disciplina delle condizioni di esercizio di tutti questi “rimedi” che è stata descritta e commentata sempre in questa Rivista nei nn. 8 e 9 del 2022. Diritto, questo, ai “rimedi”, che si aggiunge agli altri diritti previsti dall’art. 135-septies (“tutela in base ad altre disposizioni”), tra cui, in particolare, il “diritto al risarcimento del danno”.

    (Prof.Avv. Antonio Oddo)

     

    Nota

    Secondo le suddette definizioni per “contenuto digitale” deve intendersi: l’insieme o i singoli dati prodotti e forniti in formato digitale, mentre per “servizio digitale” deve intendersi:1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati

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