Fiscalità

Chiusura agevolata controversie tributarie pendenti, online il modello aggiornato

Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con l'Agenzia delle Entrate.  Modello da utilizzare per sanare le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio

A seguito dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento “Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate” è stato reso disponibile il nuovo modello  da utilizzare per chiudere in via agevolata le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023.

Infatti, il provvedimento ha aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni, per recepire le ultime modifiche normative.

Ricordiamo che il “decreto Bollette” (Dl n. 34/2023) ha modificato, posticipando dal 30 giugno al 30 settembre 2023,  il termine per aderire all’agevolazione concessa, introdotto l’opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove deadline sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

Entro il prossimo 30 settembre, quindi, per ciascuna controversia tributaria autonoma va presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione. Entro lo stesso termine va inoltre versato l’intero importo dovuto o la prima rata.

Il pagamento rateale (ammesso per cifre superiori a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3.

In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).

Quali controversie tributarie possono essere sanate

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.

Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

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