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Da ottobre regole CBAM per l’import di alluminio, acciaio ed i relativi prezzi

Il 1°ottobre diventerà operativo il Cbam, meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’Ue, parte della strategia europea verso la neutralità climatica. La misura preoccupa sia i produttori che i distributori di acciaio e alluminio

Come previsto dal 1°ottobre in Unione europea entrerà in vigore la fase transitoria di applicazione del regolamento CBAM(Carbon border adjustment mechanism) che inizialmente si applicherà alle importazioni di determinati beni e precursori selezionati la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e a rischio più significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio tra i quali: alluminio, acciaio, ferro e cemento

 Il suo obiettivo è arrivare a fissare un prezzo equo del carbonio contenuto in un bene o prodotto importato da un Paese terzo, in modo tale che esso sia equivalente a quello pagato dai produttori europei.

Nella fase transitoria di applicazione del regolamento (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025) gli importatori europei di alluminio, acciaio, ferro e cemento  dovranno comunicare le emissioni di gas a effetto serra dirette e indirette (Ghg) incorporate nelle loro importazioni, senza dover pagare nulla alla frontiera. Saranno raccolte informazioni sui beni (quantità, qualità, Paese di origine); produttore (nome e dati della società); caratteristiche della produzione; emissioni; prezzo del carbonio già pagato nel Paese d’origine. Solo dopo l’entrata in vigore definitiva, dal 1° gennaio 2026, gli importatori dovranno acquistare i relativi certificati CBAM.

Proprio nel 2026 avrà inizio la graduale eliminazione delle allocazioni gratuite dei certificati Ets (Emission trading system), che oggi le aziende devono acquistare in base alle loro emissioni di CO2. Degli effetti dell’avio del Cbam si lungamente trattato nel corso dell’incontro “Cbam, istruzioni per l’uso”, che si è tenuto questa mattina a cura di siderweb nel corso del quale Flavio Bregant, direttore generale di Federacciai ha dichiarato che il Cbam «coprirà solo una parte del “level playing field”. L’Europa esporta oggi il 20% della sua produzione siderurgica, una percentuale che sarà destinata ad azzerarsi. Saremo infatti decisamente fuori competizione nel mercato internazionale.

I volumi che esportiamo non possono essere ribaltati sul mercato interno sostituendo le importazioni, perché ricordo che il mercato europeo e, in particolare, quello italiano, importa commodity ed esporta specialty.

Questo significa che le industrie produrranno meno e quindi i costi saranno più alti, e non saranno controbilanciati dal Cbam. Questo mi porta a dire che i volumi di importazione non diminuiranno, ma anzi aumenteranno. Lo stiamo dicendo da diversi mesi alla Commissione europea, che però non ha ancora fornito risposte a questo problema».

Anche gli operatori della distribuzione si sono dichiarati spaventati dalla complessità dell’impianto normativo del CBAM e, in particolare, della dichiarazione richiesta. «I problemi – ha sottolineato il direttore generale di Assofermet, Luca Carbonoli – risiedono nell’individuazione, lettura e interpretazione dei dati, per esempio quelli relativi alle emissioni indirette, che tra l’altro sono richiesti solo nel periodo transitorio».

Si teme, poi, l’impatto sui settori a valle: «Il Cbam si ferma ai prodotti di base importati e non va oltre, dunque è chiaro che tutti i settori a valle che usano acciaio per produrre manufatti, attrezzature, macchinari ecc. subiranno una crescita dei costi significativa. Abbiamo stimato un aumento del costo dell’acciaio del 15% e non credo che quello dell’alluminio si discosti molto da questa percentuale.

Vero è che entro il 31 dicembre 2025 la Commissione dovrà individuare i prodotti finiti sui quali applicare il Cbam e valutarne l’impatto; tuttavia, il meccanismo è talmente difficile da applicare che, se non viene semplificato, di fatto sarà impossibile applicarlo a prodotti assemblati e compositi».

Come ha spiegato Thomas Brinkmann, policy officer della Commissione Ue, aprendo l’incontro sarebbero allo studio lo sviluppando di strumenti informatici dedicati per aiutare gli importatori a eseguire e riferire questi calcoli, nonché orientamenti approfonditi, materiali di formazione e tutorial per supportare le imprese.

Strumenti che saranno disponibili al momento di entrata in vigore del meccanismo transitorio, mentre agli importatori verrà chiesto di raccogliere i dati del quarto trimestre a partire dal 1° ottobre 2023, il loro primo rapporto dovrà essere presentato solo entro la fine di gennaio 2024.

Una volta che il sistema permanente entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, gli importatori dovranno dichiarare ogni anno la quantità di beni importati nell’UE nell’anno precedente e i relativi gas serra incorporati.

Quindi consegneranno il numero corrispondente di certificati CBAM. Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo medio settimanale d’asta delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata di CO2 emessa.

La graduale eliminazione dell’assegnazione gratuita nell’ambito dell’EU ETS avverrà parallelamente all’introduzione progressiva del CBAM nel periodo 2026-2034.

 

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