Norma volontaria

    Responsabilità fasi posa in opera: pubblicato aggiornamento UNI 10818

    Altre ad corposo aggiornamento ed ampliamenti di quanto indicato nella vecchia versione, la nuova edizione introduce diverse importanti novità riguardanti, in estrema sintesi, l'aggiunta della definizione di ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo di fornitura in opera, nel caso in cui non siano presenti il Progettista architettonico e il Direttore dei Lavori

    Responsabilità fasi posa in opera: pubblicato aggiornamento UNI 10818Dopo mesi di lavoro sul testo, è stato pubblicato l’aggiornamento della norma UNI 10818 “Finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti – Ruoli, responsabilità nel processo di fornitura in opera“, norma sempre volontaria la cui precedente edizione che ci ha visto primi promotori per la sua definizione risale al 2015.

    Altre ad corposo aggiornamento ed ampliamenti di quanto indicato nella vecchia versione, la nuova edizione acquistabile sullo store UNI introduce diverse importanti novità riguardanti, in estrema sintesi, l’aggiunta della definizione di ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo di fornitura in opera, nel caso in cui non siano presenti il Progettista architettonico e il Direttore dei Lavori.

    La revisione al 2023 della UNI 10818 è stata redatta dal Gruppo di lavoro UNI/CT 033/GL 12 “Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori”, sotto il coordinamento di Unicmi.

    La norma UNI 10818:2023 specifica quindi i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori che intervengono nel processo di fornitura di serramenti, inteso come tutte le attività inerenti a: progetto esecutivo della posa, posa in opera, collaudi finali, nei seguenti due casi:

    1. Presenza del progettista architettonico e del direttore dei lavori;
    2. Interventi minori in cui tali operatori non sono presenti.

    Ribadendo che si tratta sempre di una norma volontaria, la rivista UNI 10818  è applicabile a serramenti manuali o motorizzati delle seguenti tipologie:

    Finestre e porte esterne pedonali coperte rientranti tra quelle definite nella  UNI EN 14351-1, con o senza prestazioni di resistenza alle effrazioni, incluse finestre da tetto se inserite in coperture inclinate;

    Porte interne pedonali rientranti tra quelle definite nella  dalla UNI EN 14351-2, con o senza prestazioni di resistenza alle effrazioni;

    Chiusure oscuranti e altri prodotti rientranti tra quelle definite nella UNI EN 13659 (tende esterne alla veneziana, persiane avvolgibili, persiane a battente, persiane alla veneziana, persiane a soffietto, ecc.), con o senza prestazioni di resistenza alle effrazioni.

    Tipologie serramenti esclusi

    Come nella precedente versione rimangono quindi escluse:

    – le finestre e porte esterne pedonali con prestazioni di resistenza al fuoco e di controllo fumo;

    – le porte  pedonali motorizzate diverse da quelle a battente e inizialmente progettate per installazione motorizzata;

    – le porte industriali, commerciali, da garage ed i cancelli rientranti tra quelle definite nella UNI EN 13241;

    – i serramenti inseriti in facciate continue;

    – le tende esterne e altri prodotti rientranti tra quelle definite nella UNI EN 13561, solo qualora non facciano parte del progetto complessivo di posa in opera;

    – le cupole monolitiche poste su coperture piane rientranti tra quelle definite nella UNI EN 1873 ed lucernari continui posti in coperture definiti dalla UNI EN 14963;

    – gli interventi di manutenzione su serramenti preesistenti.

    Come ricordato da Unicmi. ” vista l’assenza di riferimenti legislativi e normativi specifici e nonostante le inclusioni ed esclusioni sopra-esposte, la norma UNI 10818 è stata spesso mutuata – con opportune modifiche a seconda della specificità dell’intervento – anche per altri manufatti quali ad esempio: facciate ventilate, facciate continue, parapetti, ecc.

    Nella norma, oltre a fornire le definizioni delle diverse attività che compongono la fornitura in opera dei serramenti come, per esempio, il “progetto esecutivo della posa”, la “posa in opera dei serramenti”, la “verifica finale delle opere (collaudo)”, vengono definiti i ruoli di: committente, costruttore edile, direttore dei lavori, distributore/rivenditore, fabbricante, fornitore/installatore di materiali e prodotti complementari, fornitore di serramenti, installatore/posatore, progettista architettonico.

    Vengono poi illustrati i ruoli e le responsabilità dei diversi attori, in funzione delle diverse fasi del processo di fornitura in opera dei serramenti.

    È infine presente un’appendice (puramente informativa) relativa alle indicazioni contrattuali minime al fine di garantire correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, fatte salve ovviamente la disciplina regolamentata dalla legislazione civile e dalle applicazioni della giurisprudenza.

    (immagine apertura Roverplastik)

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