Incentivi

    Piano Transizione 5.0 in vigore, ma servono misure attuative

    Parte integrante del più articolato decreto che dispone ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR , il tanto atteso Piano di Transizione 5.0 prevede consistenti agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative

    Piano Transizione 5.0 in vigore, ma servono misure attuativeAnnunciato già lo scorso anno ed approvato nel Consiglio dei Ministri del 26 febbraio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.52 del 2 marzo 2024, il decreto legge n°19 che definisce  “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che all’articolo 38 dettaglia anche le attese disposizione della misura  incentivante gli investimento definiti dal “ Piano Transizione 5.0” quale parte integrante della missione 7 del REPowerEU  con dotazione finanziaria di 6,3 miliardi di euro.

    Rimandandovi alle pagine del prossimo numero di Serramenti Design e Serramenti per gli approfondimenti di dettaglio, ricordiamo che per l’effettiva applicabilità delle misure incentivanti previste sono necessari sia la pubblicazione, entro 30 giorni, di uno o più decreti ministeriale  attuativi sia l’implementazione e gestione  di una  piattaforma  informatica finalizzata a consentirne  l’attività  di  monitoraggio  e  controllo.

    La misura agevolativa introdotta dal Piano Transizione 5.0 è costituita da un credito di imposta variabile  che in funzioni  del tipo di investimento può usufruire  di una maggiorazione della base di calcolo che può arrivare al 140%; investimenti che in generale riguardano “…  Beni   materiali   e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della  produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite  gli  stessi,  si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici  della struttura produttiva localizzata nel  territorio  nazionale,  cui  si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento  o, in alternativa, una riduzione dei  consumi  energetici  dei  processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento…”.

    Come chiaramente dettaglio nel testo del decreto legge il beneficio del credito d’imposta spettante è comunque “subordinato” alla  presentazione  di certificazioni che dovranno essere dettagliate nel decreto attuativo ministeriale previsto.

    Certificazioni che in tutti i casi dovranno attestare:” a) ex ante, la riduzione dei  consumi  energetici  conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) ex post,  l’effettiva   realizzazione   degli   investimenti conformemente a quanto previsto dalla  certificazione  ex  ”.

    Il decreto ministeriale atteso dovrà, inoltre, indicare anche i requisiti:”  in termini    di    indipendenza,   imparzialità’,    onorabilità’    e professionalità’,  dei  soggetti  autorizzati   al   rilascio   delle certificazioni.  Tra i  soggetti   abilitati   al   rilascio   delle certificazioni sono  compresi,  in  ogni  caso:  i) gli Esperti  in Gestione dell’Energia  (EGE)  certificati  da  organismo  accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI

     

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