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    Comunicazione “verità” su bonus edilizi e crediti d’imposta non utilizzati

    Il provvedimento sulle modalità di comunicazione obbligatoria dei crediti d’imposta non utilizzabile rilasciato dall'Agenzia delle Entrate dispone che tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia , all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, è da oggi possibile inserire la comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili

    Comunicazione "verità" su bonus edilizi e crediti d'imposta non utilizzatiCome indicato dal provvedimento Prot. n. 2023/410221 dell’Agenzia delle Entrate da oggi 1° dicembre, attraverso l’inserimento obbligatorio da parte delle imprese della comunicazione dei crediti di imposta non utilizzati sarà realisticamente possibile avere  una quantificazione più oggettiva anche dell’ammontare  ancora “incagliato” imputabile alle detrazioni acquisite  relative a tutte le tipologie di bonus edilizi, dall’Ecobonus al Superbonus del 110%.

    Inoltre, a seconda di come (e se) saranno poi dettagliati i dati resi pubblici dovrebbe essere possibile anche stimare con maggiore precisione l’ammontare dei crediti “incagliati” suddivisi per le singole tipologie di detrazione cosi come definite dalla Legge n.77 del 17 luglio di conversione il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 che all’articolo 119 disponeva l’introduzione del Superbonus 110%.

    Il provvedimento sulle modalità di comunicazione obbligatoria dei crediti d’imposta non utilizzabile dispone che tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia , all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, è da oggi possibile inserire la comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Operazione che può essere direttamente eseguita da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

    Crediti tracciabili e non tracciabili

    Il provvedimento chiarisce poi quali dati indicare nel caso si tratti di crediti tracciabili o non tracciabili.

    Per quelli tracciabili nella comunicazione dovranno essere obbligatoriamente indicati  sia il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili,  sia una o più rate annuali dei suddetti crediti. Comunicazione che sarà accolta solo se le rate dei crediti indicati risultano ancora essere nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione.

    Per i crediti di imposta acquisiti non tracciabili dovranno obbligatoriamente essere indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. Comunicazione che potrà essere accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

    Obbligo di comunicazione

    Di seguito riportiamo testualmente la motivazione dell’avvenuto obbligo di comunicazione:

    “Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.

    Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023. Il richiamato articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che la comunicazione sia effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità per l’effettuazione della comunicazione di cui trattasi, nonché il relativo contenuto.”

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