Direttiva UE

    Profili con PVC recuperato, l’UE definisce esenzioni per cadmio e piombo

    Costituita da 4 articoli e da un allegato il testo di modifica la direttiva 2011/65/UE dispone che prima di immettere sul mercato i profili in PVC  contenenti un "recuperato"  con concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 %  i produttori provvedano a dotarli di etichettatura/marcatura  ben visibile, leggibile e indelebile con la dicitura: “Contiene ≥ 0,1 % di piombo”

    Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE della Direttiva delegata 2024/232  che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa a cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche,  dal 1° agosto di quest’anno fino al 28 maggio 2028 dovranno obbligatoriamente entrare in vigore le nuove disposizioni che introducono una deroga alla concentrazione nel materiale in PVC rigido recuperato attualmente imposte per il cadmio (non superiore allo 0,1 % in peso) e per il piombo (non superiore all’1,5% in peso per il solo riciclato, quantità che deve scendere al di sotto dello 0,1% se “mescolato” con PVC vergine).

    Costituita da 4 articoli e da un allegato il testo che modifica quanto in precedenza definito dalla direttiva 2011/65/UE dispone che prima di immettere sul mercato i profili in PVC  contenenti un “recuperato”  con concentrazione di cadmio e piombo pari o superiore allo 0,1 %  i produttori provvedano a dotarli di etichettatura/marcatura  ben visibile, leggibile e indelebile con la dicitura: “Contiene ≥ 0,1 % di piombo”.

    Se tale marcatura non può essere posta sui profili è consentito dislocarla sull’imballaggio. dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo.

    I produttori/fornitori devono, inoltre, presentare alle autorità nazionali preposte all’applicazione della legge, su loro richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero.

    “A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato” viene specificato nell’aggiunto all’allegato 3 della direttiva 2011/65/UE comunemente denominata RHOS.

    Molto significativa anche la principale motivazione addotta per l’introduzione della modifica: “Sebbene sia disponibile sul mercato PVC vergine privo di piombo e cadmio, l’uso del PVC recuperato richiede minori quantità di energia e di risorse naturali (quali acqua, petrolio e sale naturale) rispetto a quelle altrimenti necessarie per l’uso di PVC vergine.

    Di conseguenza è probabile che gli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione superino i benefici complessivi per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. L’esenzione richiesta soddisfa pertanto almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE.”

    (in collaborazione con la testata Ambiente&Sicurezza)

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