A seguito della Determinazione 23 aprile 2024 DSME 2/2024 di ARERA, che ha validato il protocollo di intesa ENEA – CSEA, l’ENEA ha comunicato l’avvio dei controlli documentali finalizzati alla verifica dei requisiti previsti per tutte le imprese a forte consumo di gas naturale dal D.M. 541 del 21 dicembre 2021 “Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale“.
Imprese a forte consumo di gas tra le quali figurano anche i produttori di sistemi e componenti per serramenti a partire da quanti “lavorano” acciaio e vetro la dove non si utilizzi già a regime l’idrogeno.
ENEA verificherà che le imprese, alla data di presentazione della domanda di agevolazione per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivori) sul portale di CSEA, risultino titolari, come riportato dall’Art. 8 comma 2 del D.M. 541 del 21 dicembre 2021, di:
- un sistema di gestione conforme alla ISO 50001 (contenente una diagnosi energetica conforme all’Art. 8 del D. Lgs. 102/2014 comunicata ad ENEA, come riportato nella FAQ n.2 del MASE del 6 febbraio 2024 e aggiornata in data 27 marzo 2024);
o, in alternativa, di
- una diagnosi energetica conforme all’Art. 8 del D. Lgs. 102/2014, comunicata ad ENEA ed in corso di validità alla data di presentazione della domanda tramite il portale CSEA.
Qualora nel corso della verifica non sia stata rilevata sul Portale ENEA (audit102.enea.it) una diagnosi energetica caricata prima della data della domanda di agevolazione a CSEA, ENEA provvederà a comunicare all’impresa richiedente la mancanza di tale requisito dando alla stessa, entro 10 giorni solari, la possibilità di dare evidenza dell’esistenza, alla data di presentazione della domanda di agevolazione a CSEA, di tale diagnosi sul portale ENEA.
Trascorsi i 10 giorni solari, in assenza di risposte da parte delle imprese o in caso di risposte non chiarificatrici, ENEA comunicherà a CSEA la non sussistenza dei requisiti per i seguiti di competenza.
Dato che si tratta di un controllo al 100%, le imprese i cui requisiti saranno stati verificati positivamente non riceveranno alcun riscontro in merito.
Una volta individuate le imprese aventi i requisiti per l’accesso alle agevolazioni, ENEA procederà con l’estrazione del campione del 3% delle diagnosi energetiche da sottoporre a controllo documentale, secondo la stessa procedura concordata con il MASE per i controlli ex D. Lgs. 102/2014.
Oltre al principio dell’aleatorietà della selezione, il principale criterio adottato nella creazione del campione è garantire la rappresentatività dello stesso in tutti i settori produttivi, prelevandolo da ciascuna divisione, ovvero sottoinsieme identificato dal codice ATECO a due numeri, e al fine di analizzare, per quanto possibile, diagnosi eseguite su siti di aziende con caratteristiche produttive diverse.
Le imprese ricadenti nel campione verranno avvisate tempestivamente via PEC da ENEA prima dell’inizio della fase di valutazione a campione delle diagnosi energetiche e alla conclusione della stessa.
La fase valutativa della suddetta documentazione caricata dalle imprese sul portale ENEA potrà prevedere anche una richiesta di integrazione alle imprese da parte di ENEA in caso di documentazione mancante o non chiara.
In tal caso le imprese dovranno inviare ad ENEA, entro 10 giorni solari dalla richiesta, la documentazione mancante ad ENEA e tale documentazione sarà esaminata da ENEA al fine di valutare la conformità della diagnosi all’Allegato II del D. Lgs. 102/2014.
In caso di mancata risposta, o di risposta non chiarificatrice, alla Richiesta di integrazione da parte delle imprese, nei tempi prestabiliti, la diagnosi verrà considerata non conforme ed ENEA comunicherà a CSEA la non sussistenza dei requisiti per i seguiti di competenza.
L’analisi documentale sarà svolta, per ciascuna ragione sociale, sulla diagnosi energetica più recente disponibile e caricata sul Portale Audit 102 alla data di inizio della valutazione.
(cortesia immagine Industria italiana)