Requisiti minimi, il Mase chiarisce

Per fugare i non pochi dubbi degli operatori, c’è stato bisogno di un chiarimento addirittura del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Stiamo parlando del decreto ministeriale del 28 ottobre 2025, entrato in vigore il 3 giugno scorso, di aggiornamento dei requisiti minimi e della nota ufficiale del 18 giugno scorso a firma della direzione generale Domanda ed efficienza energetica dello stesso ministero. Il documento ha messo fine a dubbi e perplessità da parte di certificatori e progettisti riguardo, ad esempio, la data di entrata in vigore del decreto, i risvolti applicativi sull’attestato di prestazione energetica e sulla relazione tecnica prevista dalla legge 10 del 1991.

Dalla lettura ufficiale della nota del Mase si evince come il decreto non introduca nuovi obblighi, ma stabilizzi i criteri applicativi del decreto stesso, tra questi la conferma che l’attestato di prestazione energetica debba essere redatto, secondo la normativa vigente, alla data di emissione.

L’atto di indirizzo del ministero

Con la nota del ministero viene definita la cornice unitaria che permette a progettisti, certificatori energetici e tecnici comunali di operare in modo coerente con la norma di settore.

Siamo di fronte a un atto di indirizzo che lo stesso ministero definisce privo di efficacia innovativa e che non sostituisce le disposizioni fino ad ora vigenti.

Come noto, un atto di indirizzo ha il compito di orientare e uniformare la prassi.

Con questo atto il ministero offre una lettura sistematica dei profili applicativi del decreto ministeriale del 28 ottobre 2025, che ha aggiornato il decreto del 26 giugno 2015 e che si innesta sul decreto legislativo 192 del 2005, che è la cornice nazionale della prestazione energetica in edilizia.

Il ministero ha anche annunciato l’uscita di un secondo documento, dedicato alla lettura integrata con il decreto legislativo 5 del 2026 di recepimento della direttiva Red III (si tratta della direttiva Ue 2023/2413 che impone il raggiungimento di almeno il 42,5% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo dell’Ue entro il 2030; nda).

Per l’APE vale la data di emissione

Per quanto riguarda l’attestato di prestazione energetica, il ministero, nella sua nota, ribadisce che l’Ape va redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della data di emissione.

Chiarimenti anche per l’involucro

Sul fronte dell’involucro la nota scioglie alcuni punti che riguardano in particolare i cantieri di riqualificazione. Il rifacimento della copertura che sovrasta un sottotetto non climatizzato non è soggetto ai requisiti minimi, in quanto quella copertura non appartiene all’involucro climatizzato.

Per le strutture opache il ministero precisa che la verifica di trasmittanza riguarda tutte le strutture della stessa tipologia, e che ogni ponte termico tra tipologie diverse va imputato per metà a ciascuna delle strutture che collega. Quanto a finestre da tetto, lucernari e cupole, la trasmittanza segue norme di prodotto distinte a seconda dell’applicazione: i valori così ottenuti restano confrontabili con i limiti del decreto per le chiusure trasparenti.

La nota del ministero interviene anche su altre fattispecie edilizie: impianti, ampliamenti e recuperi di volume, requisiti minimi, rinnovabili, edifici nZeb, ricarica di veicoli elettrici e pompe di calore fino a 15 kW.

 

 

 

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome