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Regione Lombardia: aggiornate, ed estese, le disposizioni su efficienza energetica edifici

A soli due mesi dalla sua introduzione, la giunta di Regione Lombardia ha approvato il 10 marzo un nuovo decreto integrativo che sostitusce le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici ed il relativo allegato B, entrambi allegati al decreto n.176 del 12.1.2017, con le “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica”

Regione Lombardia ha approvato il Decreto n. 2456 del 08/03/2017 avente per oggetto “Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica” e con il quale dopo soli due mesi modifica ed integra il recente Decreto 176 del 12/01/2017. Integrazione che non solo ribadisce le disposizioni regionali che disciplinano l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici, ma attraverso un articolato innesto di testo apportato all’articolo 8 relativo a “Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica” dispone l’estensione (punto C) Con l’avvenuta pubblicazione del decreto regionale n.2456 del 8 marzo 2017, la Regione Lombardia non solo ha ribadito le disposizioni regionali che disciplinano l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici, ma attraverso un articolato innesto di testo apportato all’articolo 8 relativo a “Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica” ha disposto l’estensione (punto C) anche agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (cat. E8 prima esclusa) dell’obbligo che il “ valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento/climatizzazione, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 15 dell’Allegato B, in funzione della fascia climatica di riferimento.” A proposito della componente oscurante al successivo punto d) viene disposto quanto segue: “La verifica del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) di cui alla lettera d) può essere omessa per le chiusure tecniche trasparenti che risultino non esposte alla radiazione solare diretta. In caso di sostituzione delle chiusure tecniche trasparenti il requisito sul fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) può essere inteso come limite sul parametro trasmittanza energetica solare totale gt (sinonimo gtot) e calcolato ai sensi delle norme tecniche europee di riferimento (UNI EN 13363-1 oppure UNI EN 13363-2, UNI EN 14501). Ai fini del soddisfacimento del requisito sul valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata, nel calcolo è possibile tener conto di qualsiasi tipologia di schermatura, cioè anche dell’eventuale contributo delle chiusure oscuranti oltre che delle schermature mobili…” aggiungendo poi ulteriori specifiche in merito alla modalità di stesura della relazione tecnica”… Nel caso di intervento di mera sostituzione dei serramenti”. Allo scopo di agevolare gli operatori nell’individuazione degli aggiornamenti introdotti con il decreto n.2456 /17 il CENED ha messo a disposizione il confronto del nuovo testo unico con il testo dei precedenti decreti.

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