Detrazioni

Decorrenza applicazione aliquota 65%, l’Agenzia delle Entrate chiarisce

I principi devono essere applicati pure agli interventi su edifici condominiali

Tra i diversi aspetti affrontati dalla recente circolare n. 29/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità introdotte dal D.L. 63/2013 in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione edilizia, in relazione alla decorrenza dell’aliquota del 65% dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, viene riportata l’interpretazione da dare all’utilizzo dell’espressione “spese sostenute”. Al riguardo viene specificato che “…L’utilizzo dell’espressione “spese sostenute”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell’imputazione delle stesse occorre fare riferimento:

– per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a maggio 2013, con pagamenti a maggio, luglio e settembre comporta l’applicazione dell’aliquota del 55% per il pagamento di maggio e dell’aliquota del 65% per i pagamenti di luglio e settembre;

– per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

I medesimi principi devono essere applicati anche per quanto riguarda la verifica del sostenimento delle spese entro il 31 dicembre 2013, termine finale previsto dal comma 1 dell’art. 14 del decreto, ovvero entro il 30 giugno 2014, per gli interventi su edifici condominiali indicati al successivo comma 2 (cfr. paragrafo 1.3).” Si ricorda infine che essendo previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile, la maggiore aliquota del 65%, rispetto all’applicazione dell’aliquota del 55%, comporta nella sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile.

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