internazionalizzazione

Esportazioni micro e piccole imprese. Nella Legge di Stabilità 30 milioni per manager dedicati

Tra le diverse forme d'aiuto indicate dal nuovo articolo un contributo del 35% sotto forma di credito d'imposta oppure riduzione per 2 anni del 50% degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del manager

Procede al Senato il percorso delle Legge di Stabilita 2015 che ora prevede pure ulteriori aiuti per le micro e Manager per l'esportazionipiccole imprese che cercano sbocchi sui mercati esteri. Infatti tra i vari emendamenti introdotti al testo ora figura pure una aggiunta all’articolo 1 comma 140 che recita: “140-bis. Nell’ambito del Piano di cui al comma 140, una quota pari a 30 milioni di euro (…) Al fine di rafforzare la gestione dei processi di internazionalizzazione e di incrementare gli ordinativi e il fatturato delle micro, piccole e medie imprese sui mercati al di fuori del territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea legge del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, sono concesse alle medesime imprese, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, in alternativa tra loro: a) un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35 per cento delle spese sostenute, per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l’utilizzo, mediante stipula di un contratto di consulenza, di figure professionali di comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di rafforzare la gestione di processi e programmi di internazionalizzazione ed incrementare il fatturato dell’impresa sui mercati al di fuori del territorio nazionale. b) in caso di assunzione, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, di manager con comprovata esperienza professionale nel campo del commercio internazionale, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni: 1) riduzione del 50% degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall’assunzione del manager; 2) esenzione, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell’anno precedente l’assunzione del manager;…”

 

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