reverse charge

Posa in opera in edilizia ed inversione contabile. Dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti

In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali

nuove NTCCon la circolare numero n. 37/E del 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori ed articolati chiarimenti (17 punti sviluppati in 27 pagine) in risposta a specifici quesiti formulati dalle associazioni di categoria, concernenti l’applicabilità del meccanismo del reverse charge nel settore edile e nei settori che vi fanno riferimento. Diversi i punti di interesse, tra essi quello su come stabilire quando un’operazione è qualificabile come “cessione con posa in opera” – in quanto normalmente esclusa dall’ambito applicativo del “reverse charge” – e quando l’operazione è invece qualificabile come “prestazione di servizi”, soggetta quindi al meccanismo del reverse charge di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera.

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome