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Ecobonus e ristrutturazioni confermati per il 2019. Saltato decreto su requisiti tecnici

Attuativo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2019 in merito alla proroga per altri 12 mesi di tutte le forme di incentivi legati all'attività edilizia previsti lo scorso anno a cominciare da quelli relative ad ecobonus (65 e 50%) e ristrutturazioni (50%). Nel testo che lo definisce, non vi è alcun riferimento ai decreti tecnici attuativi

Dopo l’avvenuta pubblicazione sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, da ieri 1° gennaio è operativa la proroga di 12 mesi delle esistenti misure definite per avere accesso agli incentivi relativi ad ecobonus e ristrutturazioni. Ecobonus che solo per serramenti e schermature è stato ridotto dallo scorso anno al 50% .

ecobonus e ristrutturazioni: il testo che li proroga

Questo il testo del comma 67 che ne dispone la proroga al 2019

… Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite

dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell’anno 2019 »;

  1. b) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019», le parole: « anno 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 »….”

ecobonus e ristrutturazioni: saltato aggiornamento decreti attuativi

Come si legge, non vi è alcun riferimento o aggiornamento al comma 3 ter inserito nella legge di bilancio dello scorso anno che viene ripetuto, identico, per quella del 2019. Comma che, ricordiamo, disponeva  l’emanazione entro 60 giorni  oltre che del decreto ministeriale attuativo in merito alle “… procedure  e  le  modalità  di esecuzione di controlli a campione,  sia  documentali  che  in  situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio” poi effettivamente rilasciato lo scorso settembre, anche del decreto tecnico attuativo relativo “ ai requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al  presente articolo, ivi compresi i massimali di  costo  specifici  per  singola tipologia di intervento” la cui promulgazione nel 2018 non è mai avvenuta.

Fatto che rende plausibile ritenere che la mancata menzione e/o aggiornamento in merito nel nuovo testo possa preludere al venire meno dell’esigenza di tale provvedimento tecnico attuativo.

La sua ripetizione – identica – nella legge del 2019 lascia comunque aperta la possibilità che in caso di necessità di equilibrio di bilancio, si possa intervenire in corso di anno imponendo degli ulteriori limiti per ridurre la spesa corrente a discapito di quella per investimenti. Ma non solo.

Porre ulteriori tetti di spesa avrebbe sicuramente immediato effetto anche sul surplus di introiti a regime (stimati in miliardi di euro) documentati per il Parlamento dal centro Studio dei Dipartimenti Ambiente e Finanze, e alla probabile apertura di un nuovo punto di frizione con la UE che nella rifusione della EPBD pone al centro proprio questi incentivi.

Tutto ciò fatto salvo che qualche riferimento su come si intenderà procedere in caso di necessità non sia  rintracciabile nelle “pieghe” dei testi contenuti nei due voluminosi tomi che articolano una legge di bilancio 2019  che si compone di 19 articoli divisi in due sezioni: la prima dedicata all’articolo 1 ed ai sui 1143 commi; la seconda, recante l’approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, dettagliati negli articoli che vanno dal 2 al 19.

Ulteriori approfondimenti e chiarimenti saranno possibili con la ripubblicazione  del  testo di legge  corredato  delle relative note esplicative. Pubblicazione che dovrebbe avvenire sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio.

 

 

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