Regolamento UE

Mancata marcatura CE serramenti e responsabilità : due sentenze esemplari

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 sono previste pesanti sanzioni di natura penale (pecuniarie e detentive), oltre che amministrative, per l’omessa marcatura CE ma qui ci occuperemo solo del profilo civilistico

Due recenti sentenze di merito offrono lo spunto per ripercorrere in breve e in linea generale la disciplina in tema di marcatura CE dei serramenti focalizzando l’attenzione sulle conseguenze a livello contrattuale, nei confronti dell’acquirente o del committente, del mancato rispetto della normativa da parte del produttore

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 sono previste pesanti sanzioni di natura penale (pecuniarie e detentive), oltre che amministrative, per l’omessa marcatura CE ma qui ci occuperemo solo del profilo civilistico.

La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti volto ad indicarne la conformità a tutti i requisiti previsti dalle direttive e/o dai regolamenti comunitari applicabili.

La disciplina relativa ai cd. “prodotti da costruzione” è dettata, a livello europeo, dalla direttiva 89/106/CEE poi abrogata e sostituita dal Regolamento n. 305/2011, nel quale la precedente direttiva è stata sostanzialmente trasfusa e razionalizzata. Nel diritto interno la stessa è stata recepita con il D.P.R. del 21 aprile 1993, n. 246 recante il “Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106 CEE relativa ai prodotti da costruzione“.

marcatura CE serramenti : scopo

La citata normativa ha lo scopo di eliminare le barriere tecnico/commerciali nell’area della UE mediante l’adozione da parte degli Stati membri di medesimi standard europei di prodotto e si applica a tutti i prodotti da costruzione definiti come “ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile“.

Tra questi prodotti rientrano dunque gli elementi base, quali gli inerti, il cemento, i solai, i pannelli isolanti; i componenti quali le porte, le finestre, le vetrate, i serramenti; gli elementi di sicurezza antincendio, quali gli evacuatori di fumo e calore, gli idranti; nonché tutti gli accessori per la raccolta e la fornitura di acqua.

In proposito il Regolamento dispone che i produttori di materiali da costruzione, per poter commercializzare i loro prodotti in Europa, devono apporvi necessariamente la marcatura CE rispettando le relative norme armonizzate di prodotto: la sigla CE, infatti, attesta la conformità della merce commercializzata a tutti i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria applicabile allo specifico prodotto marcato.

marcatura CE serramenti : responsabilità

La responsabilità dell’apposizione della marcatura CE è di esclusiva pertinenza del produttore, che è quindi gravato dall’assolvimento di una serie di obblighi: fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, apporre materialmente la marcatura CE sul prodotto (su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento), assicurare che lo stesso rechi un numero di tipo che consenta la sua identificazione e, infine, ritirare la merce dal mercato ove non sia conforme alla dichiarazione di prestazione.

È dunque obbligatoria sia la marcatura che la consegna della documentazione di accompagnamento. In relazione ad alcune tipologie di prodotti (come per i serramenti con finalità di risparmio energetico) è altresì necessario che appositi organismi notificati verifichino la sussistenza di requisiti tecnici specifici.

In estrema sintesi, la marcatura CE sostituisce tutte le eventuali marcature nazionali obbligatorie e attesta la conformità del prodotto finito alla normativa UE.

Acclarata dunque l’obbligatorietà dell’apposizione della marcatura CE e della consegna della documentazione di accompagnamento, esaminiamo le conseguenze derivanti dalla loro omissione e le responsabilità che la giurisprudenza ravvisa in tali casi in capo al venditore o all’appaltatore nei confronti dell’acquirente o del committente.

assenza di marcatura serramenti e contratto compravendita

A trattare la responsabilità in capo al venditore dell’assenza di marcatura CE afferente ad un contratto di compravendita è la sentenza 21.4.2015 del Tribunale di Monza che nello specifico riguarda proprio la fornitura di serramenti. Nel caso preso in esame dal Tribunale di Monza, una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra impresa al fine di ottenere il pagamento di una fornitura di vetri e serramenti. L’impresa presunta debitrice tuttavia si era opposta a tale decreto affermando che la merce fornita era risultata priva della marcatura CE prescritta dalla direttiva 89/106/CEE e dal D.P.R. n. 246 del 1993; né non era stata consegnata la relativa documentazione di accompagnamento attestante, per l’appunto, la conformità dei prodotti alla normativa UE.

Durante l’istruttoria veniva in effetti appurato che la venditrice non aveva assolto gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e che pertanto aveva alienato un bene da considerarsi incommerciabile in quanto sprovvisto dei necessari requisiti per l’immissione sul mercato.

Su queste premesse il Tribunale qualificava la fattispecie in esame come vendita “aliud pro alio” (letteralmente, “una cosa al posto di un’altra”), che si configura secondo la giurisprudenza non solo quando il bene consegnato è completamente difforme da quello dedotto in contratto, appartenendo a un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che lo rendano inservibile, ovvero ne risulti compromessa la destinazione all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto.

Ed è questa seconda ipotesi che rileva in caso di assenza di marcatura CE: posto che essa costituisce condizione indispensabile per l’immissione sul mercato del prodotto venduto, il suo difetto è sufficiente a qualificare il prodotto come del tutto inidoneo all’uso al quale era stato destinato.

Il Giudice conclude poi ricordando che la vendita “aliud pro alio” legittima la richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. e non è soggetta agli stringenti termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c..

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto fondata l’opposizione dell’impresa acquirente convenuta per il pagamento, ha accertato che nulla risultava dovuto alla venditrice inadempiente e, per conseguenza, ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato emesso.

assenza marcatura serramenti e contratto  appalto

La seconda sentenza che ha come riferimento la sentenza del 5.10.2017 emessa dal Tribunale di Trento. Nel caso oggetto di questa seconda sentenza il titolare di una ditta aveva convocato in giudizio un’associazione per la quale aveva svolto in forza di un contratto di appalto lavori di fornitura e posa in opera di finestre e porte. La convenuta tuttavia si era opposta alla richiesta di pagamento contestando i vizi del manufatto realizzato, anche in virtù dell’accertamento tecnico preventivo che aveva riscontrato l’assenza di marcatura CE sui serramenti esterni (finestre, portefinestre, portoncini vetrati) e della relativa certificazione.

Anche in questo caso l’aspetto della mancanza di marcatura CE ha assunto rilievo decisivo per la risoluzione della controversia. Ad avviso del Tribunale di Trento, infatti, l’assenza di marcatura CE comporta l’inidoneità del prodotto fornito all’uso a cui era destinato, poiché la stessa integra un requisito necessario per la commercializzazione dello stesso.

La conseguenza di tale vizio è stata sempre la risoluzione del contratto, seppur in forza di una diversa disposizione: inscrivendosi la fattispecie nell’ambito di un contratto di appalto e non più di compravendita, infatti, la norma applicabile è il secondo comma dell’art. 1668 c.c. In base a tale disposizione, ove i difetti dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (come in questo caso, in cui i serramenti esterni erano risultati carenti del requisito legale per la commercializzazione) il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

A nulla è valsa l’obiezione dell’appaltatore che aveva affermato che in quanto artigiano non era tenuto alla certificazione dei propri prodotti poiché, come sottolineato sia dal Giudice che dal CTU, anche le micro-imprese sono soggette alle disposizioni sulla marcatura e certificazione CE.

Sulla scorta di tali considerazioni il contratto dedotto in giudizio è stato risolto con riferimento alla fornitura e alla posa dei serramenti esterni (che erano quelli privi di marcatura CE) e il Tribunale ha di conseguenza stabilito che non fosse dovuto alcun corrispettivo a favore dell’appaltatore con riferimento a tali componenti.

considerazioni conclusive

Dalle sentenze in commento emerge chiaramente l’importanza rivestita dalla corretta apposizione della marcatura CE. Oltre alle pesanti sanzioni, anche di natura penale, in cui il produttore può incorrere per violazione della normativa (previste dal recente D. Lgs. 106/2017), vi sono conseguenze rilevanti anche sul piano civilistico contrattuale.

La merce priva di marcatura CE infatti è qualificata come incommerciabile e quindi completamente inidonea all’utilizzo e alla distribuzione. Il che comporta la risoluzione sia di un eventuale contratto di compravendita (trattandosi di vendita c.d. “aliud pro alio”) sia, allo stesso modo, di un contratto di appalto, essendo il bene del tutto inadatto alla sua destinazione ai sensi dell’art. 1668 c.c., con la conseguenza di dover restituire le somme eventualmente percepite per la vendita o per la fornitura, oltre a risarcire tutti i danni.

(Antonella Giraudi – Studi Legali Federati)

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