fiscalità

Scontrino elettronico obbligatorio al via. Ancora un mese per “adeguarsi”

Come definito dalla conversione in Legge del Decreto Crescita, le aziende/soggetti che ancora non hanno provveduto a dotarsi di registratore telematico hanno la possibilità di assolvere all’obbligo entro un mese dalla prima emissione senza incorrere in sanzioni

Cosi come previsto dal decreto ministeriale del MEF, è scattato l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico per le imprese (soggetti) che trattano prodotti/servizi al “dettaglio” (dalle serrature, alle porte, alle finestre, alla posa in opera) che nel 2018 hanno sviluppato un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Obbligo , che ricordiamo, sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati a partire dal 1°gennaio 2020. Data che segnerà anche l’avvio della lotteria ( in fase di definizione) dei corrispettivi.

Lotteria degli scontrini ( che sembra metterà in palio migliaia di euro) alla quale parteciperanno in modo automatico tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che hanno effettuato acquisti di beni o servizi per i quali è stato rilasciato  ( e conservato) il relativo scontrino elettronico.

Ricordiamo ancora che  fino al 31 dicembre 2019 sono esonerati dall’emissione di scontrino elettronico anche tutte le imprese in cui l’emissione di scontrini riguarda operazioni considerate marginali, cioè vendite/ cessione di prestazioni che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018.  Fino al 1 gennaio 2020 anche tali imprese potranno continuare a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.

Come definito dalla conversione in Legge del Decreto Crescita, fino al 31 dicembre le aziende/soggetti che ancora non hanno provveduto a dotarsi di registratori di cassa telematici hanno la possibilità di assolvere all’obbligo di invio a mezzo telematico dei corrispettivi giornalieri senza incorrere in sanzioni entro e non oltre un mese dalla prima operazione effettuata che rientra in tale vincolo.

Naturalmente ciò non riguarda i termini di pagamento della relativa IVA.

(cortesia immagine: quiFinanza.it)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome