Con lo scopo di costituire un utile strumento sia per il serramentista che per il cliente finale, ANFIT, CNA, Confartigianato, Consorzio LegnoLegno, FederlegnoArredo, PVC Forum Italia e Unicmi, hanno concordato e reso disponibile il volantino intitolato “ Perché l’articolo 10 della Legge 28 giugno 2019, n. 58 è inapplicabile ”.
Volantino che il serramentista può stampare e consegnare al cliente quale utile strumento nel quale vengono chiariti i motivi per cui il serramentista al quale si è rivolto per acquistare finestre e schermature solari non può offrire lo sconto in fattura dell’ecobonus.
Sconto che ricordiamo costituisce una nuova opzione introdotta dall’articolo 10 la Legge 58 che riprende il testo del “dl Crescita“, correggendolo in fase di conversione secondo quanto indicato dall’Antitrust.
Nel volantino viene anche ricordato che:
“ 1. Lo sconto in fattura vale solo per gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico. Non vale per gli incentivi per gli interventi di ristrutturazione edile.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione sconto in fattura da effettuarsi d’intesa con il fornitore.”
Tuttavia, anche a provvedimento emanato (dovrebbe avvenire entro il 29 di questo mese) viene opportunamente sottolineato ”…Sarà comunque indispensabile che anche il venditore di serramenti, tende e schermature solari sia interessato a vendere seguendo quell’opzione.”
Opzione di fatto inapplicabile ed inaccettabile come abbiamo più volte denunciato in questo spazio e sulle pagine di “serramenti+design”. Denuncia che, ricordiamo, abbiamo motivato subito dopo l’avvenuta pubblicazione del “dl Crescita”.
Motivi che nel volantino vengono così efficacemente articolati:
“ 1. la riduzione degli incassi del 50% porterebbe l’azienda a non essere in grado di sostenere né il pagamento dei fornitori, né gli stipendi dei dipendenti e l’Azienda sarebbe destinate alla chiusura entro due anni;
2. il costruttore disporrebbe di molto più credito fiscale (derivante dalle detrazioni trasformate in sconto in fattura) che tasse da pagare e in quel caso le detrazioni andrebbero semplicemente perdute;
3. ogni anno il mancato recupero del credito fiscale crescerebbe in maniera esponenziale (sempre che l’impresa non abbia già chiuso prima).”