detrazioni fiscali

Ristrutturazioni edilizie. AdE aggiorna ancora Guida agevolazioni

Nel dettagliare lo stato attuale delle misure introdotte il nuovo aggiornamenti pone in particolare evidenza (anche con esempi di calcolo) altre significative agevolazioni introdotte negli anni. Ribadito pure obbligo di fatto facoltativo dell'invio dei dati ad Enea degli interventi che determinano un risparmio energetico

Ristrutturazioni edilizie. AdE aggiorna ancora Guida agevolazioniA poco più di due mesi di distanza, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno rendere disponibile online un nuovo aggiornamento della sua guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali.

Aggiornamento che nel dettagliare lo stato attuale delle misure introdotte pone in particolare evidenza (anche con esempi di calcolo) altre significative agevolazioni introdotte negli anni.

Tra cui: la detrazione gli interessi passivi sugli eventuali mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione,  le detrazioni (forfettarie) spettanti nel caso di acquisto di una abitazione facente parte di edifici interamente ristrutturati e la possibilità di pagare l’IVA ridotta,

ribaditi altri delicati aspetti

Il testo fa il punto anche su altri importanti aspetti relativi alle ristrutturazioni. Tra essi quello che si riferisce al caso in cui per la ristrutturazione i lavori siano stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al proprietario/contribuente.

In tal caso quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione a condizione che la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultano tutti i dati previsti dalla Legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

E che il proprietario/contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione (ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria)

Riguardo poi l’applicazione dell’IVA agevolata pure nel nuovo aggiornamento della guida viene ricordato che “La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).

In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale…” spiegando che” in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%).

Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.”

invio dati ENEA. Obbligo di fatto “facoltativo”

Nel nuovo aggiornamento alla guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, vi è anche una riconferma attesa ma che continuiamo a non comprendere: ovvero il perchè  il mancato rispetto dell’obbligo di inviare ad Enea le informazioni degli eventuali lavori effettuati che comportano un risparmio energetico (oppure riguardare l’uso di fonti rinnovabili) non determina nelle ristrutturazioni la perdita del diritto di usufruire delle detrazioni previste.

Pur non volendo ancora entrare nel merito viene spontaneo chiedersi quale sarà il livello di aderenza alla realtà del calcolo complessivo del risparmio energetico raggiunto se una simile indicazione, volutamente resa obbligatoria anche per le ristrutturazioni edilizie, non prevede alcun tipo di sanzione.

Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi le due tipologie di detrazioni (ristrutturazione e riqualificazione energetica) tale mancato adempimenti determina effetti sostanzialmente diversi sulla possibilità d’accesso ad una detrazione che risulta essere identica (sempre 50%).

Infatti, se la loro sostituzione viene fatta rientrare – nel bonifico – come intervento  di ristrutturazione edilizia anche se non si adempie all’obbligo di assolvere alla procedura per l’invio dei dati ad ENEA attraverso l’apposito sito si mantiene comunque il diritto alla detrazione del 50% , diritto che – viceversa – si perdere facendoli rientrare tra quelli previsti per l’efficentamento energetico (ecobonus).

Come già abbiamo segnato in merito all’ oggettive differenze posta tra le due condizioni, è quantomeno lecito chiedersi  quale sarà l’effetto che determinerà sulla “contabilità” energetica e se non sia in caso di incentivare maggiormente il ricorso all’ecobonus  (quindi all’invio indispensabile dei dati) riportando al 65% la percentuale di detrazione prevista per i serramenti.

 

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