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Posa in opera: possibile obbligo certificazione su “suggerimento” Ue

L'eventuale obbligo sarebbe comunque circoscritto ai soli interventi che rientrano tra quelli definiti per avere accesso all'ecobonus. Nessun obbligo viene invece indicato per quanti effettuano la posa del serramento nell'ambito di un intervento di ristrutturazione che come l'ecobonus prevede una detrazione Irpef del 50% della spesa effettuata senza la necessità di inviare dati ad Enea per averne riconosciuto il diritto

Posa in opera: possibile obbligo certificazione su “suggerimento” UeL’annunciato recepimento nel sistema normativo italiano entro il 2020 della Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici, determina uno scenario che ben si presta a valorizzare le imprese specializzate nella produzione, distribuzione e posa in opera dei serramenti.

Aspetto quest’ultimo espressamente indicato nella direttiva come operazione di cui deve essere certificata la qualifica del personale che la effettuata. Possibilità che dal prossimo maggio dovrebbe finalmente poter fare riferimento a specifiche norme (UNI 11673 parte 2 e 3)…“ Così scriveva Dan Vasile nel suo editoriale del marzo 2018.

Possibilità che dopo l’avvenuta pubblicazione delle parti 2 e 3 la UNI 11673 ha rilanciato sull’editoriale del numero di febbraio di “serramenti design e componenti” come auspicabile scelta di indirizzo dell’impegno comune delle associazioni di settore.

Scelta di azione operativa sempre imperniata su quanto disposto dalla Direttiva UE 2018/844 – da anni pubblicata sulla GUCE – che ha rimodulato per la terza volta le indicazioni sulle prestazioni energetiche in edilizia facendo esplicito riferimento alla necessità che pure le fasi dell’installazione dei prodotti sia condotta da operatori specializzati meglio se di competenza certificata.

In termini temporali, infatti, la Direttiva prevede al comma 1 dell’articolo 3  che “…Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 marzo 2020.”

Data di recepimento che il Governo sembra intenzionato non solo a rispettare , ma ad estendere anche alle articolate “raccomandazioni UE 2019/786 ” per renderla funzionale in considerazione del fatto che pur essendo ogni Stato libero di decidere come articolare la propria strategia a lungo termine “…Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, si dovrebbe migliorare la trasparenza degli attestati di prestazione energetica, provvedendo alla definizione e all’applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica… “.

Bozza Dl circolante

Se non sarà proprio il 10 marzo, è comunque altamente probabile che entro il mese sapremo come tali indicazioni saranno recepite nel nostro ordinamento perché da alcune settimane circola una bozza di decreto legge che se trasformato in legge di recepimento determinerà proprio lo scenario a suo tempo ipotizzato da Dan Vasile per il settore dei serramenti.

Nel ribadire che quello a cui stiamo facendo riferimento è ancora un testo di recepimento in stato di bozza, sulla quale si può ancora ampiamente intervenire, al comma 1-ter dell’Art. 7 si legge che:

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e di certificazione.

Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.”

Fermo restando che nel testo non vengono indicati i criteri specialistici e di certificazione (per questo dovremo aspettare il rilascio dei necessari provvedimenti esecutivi) per quanto riguarda la posa in opera dei serramenti “quali prodotti che concorrono a definire sia le prestazioni energetiche degli edifici sia il loro efficentamento”, è praticamente inevitabile che le norme di riferimento non potranno che essere le UNI 11673 di cui abbiamo lungamente trattato sul numero in distribuzione di “serramenti design e componenti”.

Se così effettivamente sarà significa che, verosimilmente, dal 2021 per avere accesso alla detrazione Irpef relativa all’ecobonus spettante per la sostituzione del serramento sarà obbligatorio che la sua posa in opera (installazione) sia effettuata da operatori in grado di dimostrare di avere raggiunto la necessaria qualifica attraverso un corso di specializzazione e/o certificazione condotti, realisticamente, sulla base di quanto stabilito dalla UNI 11673.

Stante a quanto indicato nella bozza TALE OBBLIGO NON ESISTE nel caso in cui il serramento venga sostituito nell’ambito di un intervento di ristrutturazione che come l’ecobonus prevede una detrazione Irpef del 50% della spesa effettuata senza la necessità di inviare dati ad Enea per averne riconosciuto il diritto.

 

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