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Unicmi invia interpello urgente ad Agenzia Entrate su Bonus facciate

In merito a requisiti e modalità di applicazione del Bonus facciate, Unicmi ha reso noto di avere inviato all'Agenzia delle Entrate un interpello con la richiesta urgente di chiarimenti su alcuni aspetti di dubbia interpretazione

Unicmi invia interpello urgente ad Agenzia Entrate su Bonus facciateDopo avere accuratamente analizzato le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate  sia nella circolare n.2/2020 che nella guida diffusa  in merito a requisiti e modalità di applicazione del Bonus facciate, Unicmi ha reso noto di avere inviato all’Agenzia delle Entrate un interpello, a firma del presidente Guido Faré, con la richiesta urgente di chiarimenti su alcuni aspetti di dubbia interpretazione.

Nella lettera inviata sono 4 i punti specificatamente indicati che riportiamo testualmente:

Punto 1 interpello urgente

Tra gli interventi agevolabili con il Bonus Facciate si citano nella Guida dell’Agenzia delle Entrate: il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi; i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti ai parapetti che insistono sulla parte opaca della facciata.

Si richiede conferma che l’intervento di intera sostituzione di parapetti esistenti con altri di diverso materiale (ad esempio la sostituzione di un parapetto metallico con un parapetto vetrato) sia ammesso al bonus facciate, compatibilmente con i vincoli urbanistici e della Sovrintendenza imposti nell’area oggetto di intervento.”

Punto 2 interpello urgente

Tra gli interventi ammessi al Bonus facciate vi sono anche gli “interventi di efficienza energetica”, che implicano molto spesso la necessità di installazione di un cappotto termico.

Si richiede se, sempre nel rispetto dei requisiti imposti (ovvero “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, tabella 2 dell’allegato B, aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010), l’intervento di installazione del cappotto termico sia agevolabile secondo il Bonus Facciate nella sua interezza (isolamento, intonaco, tinteggiatura), oppure se sia agevolabile unicamente la spesa relativa al rifacimento della finitura (ad esempio il rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura), mentre l’isolamento termico resta escluso dall’agevolazione. In questa seconda ipotesi l’intervento non comporterebbe un risparmio energetico e non potrebbe rientrare tra gli interventi di efficienza energetica.

Punto 3  interpello urgente

Tra gli interventi ammessi al Bonus facciate vi sono anche gli “interventi di efficienza energetica.

Si richiede se gli interventi inerenti alle facciate ventilate rientrino in questa categoria di intervento e se siano quindi agevolabili secondo il Bonus Facciate. Nello specifico, si chiede se siano agevolabili sia nel caso che essi riguardino la sostituzione di facciata ventilata esistente, sia che riguardino l’installazione ex novo.

Ad esempio: si interviene installando una facciata ventilata su una facciata esistente che allo stato di fatto non la prevede. L’intervento di installazione di facciata ventilata comporta il cambiamento della finitura esistente ed è di fatto un intervento di efficientamento energetico. Fatto salvo il rispetto dei requisiti imposti dal Bonus in termini di risparmio energetico, tale intervento è agevolabile?

Specifichiamo che per facciate ventilate intendiamo quelle facciate caratterizzate dalla presenza di uno strato di ventilazione tra il rivestimento esterno (finitura) e il paramento di supporto murario retrostante (coibentato). L’intercapedine è atta a garantire l’effetto camino che, nella stagione calda riduce il carico termico entrante, mentre nella stagione fredda controlla le perdite energetiche creando una zona “cuscinetto” di aria ferma che funge da ulteriore isolamento termico.

Riteniamo quindi che gli interventi inerenti alle facciate ventilate possano assimilarsi agli interventi di installazione di cappotto (del quale la facciata ventilata ne costituisce a tutti gli effetti un’evoluzione, avendo prestazioni termiche superiori), ovvero che possano ricondursi agli interventi di “efficienza energetica” ammessi al bonus facciate.”

Punto 4  interpello urgente

Sono ammessi al Bonus Facciate unicamente le facciate “esterne”, ovvero le facciate visibili da strada o da suolo pubblico. Nel caso di facciata “parzialmente visibile” da suolo pubblico (ad esempio porzioni di facciata interne di altezza superiore che sono visibili da strada e altre porzioni del prospetto che rimangono nascoste dall’edificio stesso), si richiede se gli interventi su tali prospetti sono interamente agevolabili secondo il Bonus Facciate oppure se siano esclusi.”

La letta inviata all’Agenzia delle Entrate si chiude con l’auspicio che ” i Vostri Uffici sapranno chiarire tutti questi dubbi e Unicmi possa, conseguentemente, attuare una capillare e corretta informazione sul mercato, le segnalo i riferimenti del nostro Direttore Generale Pietro Gimelli …qualora desideraste approfondimenti …” .

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti

 

 

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