direttiva Ue

Piccole imprese e banche. Da gennaio “cattivi pagatori” con 100 euro di arretrato

A determinarlo l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 degli automatismi previsti dal Regolamento UE n. 171/2018 sulle tecniche di regolamentazione che riguardano la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato per banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM

Cosa comporti per un’azienda l’essere inserita dalla propria banca tra i “cattivi pagatori” è facilmente intuibile anche da coloro che non esercitano una attività di impresa, possibilità che dal 2021 al termine della sospensione dei rimborsi decisi dal Governo rischia di trasformarsi in un incubo anche per miglia di imprese della filiera del serramento.

Da 1° gennaio 2021 entra infatti in vigore il Regolamento UE n. 171/2018 sulle tecniche di regolamentazione che riguardano la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato per banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM.

Regolamento il cui testo attuativo era stato posto lo scorso anno in consultazione pubblica dalla Banca d’Italia anche in merito all’applicazione della definizione di default prudenziale prevista dalle Linee Guida EBA (EBA/GL/2016/07), consultazione di indubbia rilevanza alla quale hanno risposto solo 6 soggetti tra associazioni (4) e istituti di credito (2).

Il Regolamento UE di fatto stabilisce l’introduzione automatica di soglie, a far data dal 1° gennaio, che comportano l’automatica classificazione di  “cattivi pagatori” per una piccola impresa (ma anche per un privato) nel caso risulti un pagamento arretrato (superiore ai 3 mesi) di soli 100 euro; importo che per le aziende con fatturato superiore ai 5 milioni di euro si colloca sui 500 euro su una esposizione complessiva di 50.000 euro ovvero su un importo dell’1% del valore del flusso finanziario esposto della linea di credito.

Situazione di default che si trascina su tutte le linee di credito aperte dall’azienda e che  riguarda anche le aziende che fanno capo alla pubblica amministrazione.

Giorni di arretrato non superiore ai 90 che si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza  di 100 e 500 euro previste dalle nuove regole.

Una vera e propria “tagliola” per le imprese, soprattutto in questo periodo, in cui il rischio di essere considerate inadempienti per importi modesti è assai elevato. Tagliola che  alcuni grandi istituti di credito hanno autonomamente deciso addirittura di anticipare a dicembre.

Con le nuove regole stabilite automaticamente per il default, l’impresa non potrà neppure impiegare ” a compensazione” eventuali margini disponibili su altre sue linee di credito.

Ciò potrebbe inoltre avere ripercussioni negative su altre imprese/soggetti economicamente collegate/i ai  “cattivi pagatori” ed  esposte nei confronti dello stesso intermediario finanziario che ne ha automaticamente rilevato il default.

Anche per le imprese della filiera del serramento è dunque fondamentale conoscere le nuove regole , informarsi presso le banche con cui si hanno rapporti  e – in tutti i casi – rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità.

Ciò al fine di evitare che la banca sia obbligata a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

Da rimarcare infine che nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi  e le scadenze modificate il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso concordato.

(immagine apertura Fiscoetasse.com)

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